Sez. 3, Sentenza n. 4497 del 24/02/2011 (Rv. 616845 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PRIMA UDIENZA | Termine di cui all'art. 184 cod. proc. civ. - Concessione - Natura discrezionale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Causa documentale - Diniego del termine - Rigetto della domanda per mancanza della prova documentale - Illegittimità.
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PRIMA UDIENZA
La concessione del termine di cui all'art. 184 cod. proc. civ. - nel testo modificato dall'art. 18 della legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile "ratione temporis" - non è rimessa alla discrezionalità del giudice, ma consegue automaticamente alla richiesta proveniente dalla parte, ove funzionale alla corretta estrinsecazione del diritto di difesa; ne consegue che il giudice di merito non può negare il termine per le istanze e produzioni istruttorie sul rilievo che la causa è di natura documentale e, nel contempo, rigettare la domanda per carenza delle prove documentali che la parte avrebbe potuto produrre nel termine ingiustamente negato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)