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Sez. 3, Sentenza n. 1361 del 23/01/2014 (Rv. 629364 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno non patrimoniale - Nozione - Danno da lesione di interessi personali non connotati da valore di scambio - Natura composita - Articolazione in danno morale, biologico ed esistenziale - Possibile ricorrenza cumulativa - Rilevanza in sede di liquidazione - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629364-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

La categoria generale del danno non patrimoniale - che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio - presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subìti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute) e quello esistenziale (costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione, da ritenere violato solo quando lo stesso aspetto (o voce) venga computato due (o più) volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)