Sez. 5, Sentenza n. 26192 del 03/06/2010 Ud. (dep. 08/07/2010) Rv. 247904 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE | Revoca della costituzione di parte civile - Conseguenze in tema di spese.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE
Il giudice che accerti - per mancata presentazione delle conclusioni, all'esito del dibattimento in primo grado - la revoca della costituzione di parte civile e, conseguentemente, ometta la pronuncia in ordine al risarcimento del danno, non può condannare l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile in quanto tale pronuncia è consentita solo nel caso di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni subìti dalla parte civile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 83 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)