Sez. 2, Ordinanza n. 13388 del 23/05/2008 (Rv. 603582 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Violazione del cod. strada costituente reato - Verbale di accertamento - Opposizione ex art. 23 legge n. 689 del 1981 - Inammissibilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Nel caso di violazione del Codice della Strada costituente reato, il verbale di accertamento non è autonomamente impugnabile, in quanto privo di natura sanzionatoria, avendo esclusivamente funzione di atto interno diretto solo a portare a conoscenza del giudice penale la "notitia criminis" e a sottoporre al Prefetto la situazione di pericolo ai fini della adozione della misura cautelare della sospensione della patente.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Strada art. 187, Cod. Strada art. 200
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)