Sez. 5 - , Ordinanza n. 19889 del 12/07/2023 (Rv. 668496 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Operazioni soggettivamente inesistenti - Litisconsorzio necessario nel processo tributario - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel processo tributario, la pretesa fiscale fondata su operazioni soggettivamente inesistenti non determina un litisconsorzio necessario tra i soggetti dell'operazione, poiché le fattispecie tributarie, che originano le distinte pretese, sono diverse e non riconducibili ad un medesimo fatto generatore d'imposta, mentre gli antefatti storici comuni ad entrambe le cause assumono rilievo esclusivamente sul piano della prova e degli effetti riflessi che il relativo accertamento - contenuto nella sentenza passata in giudicato - può eventualmente spiegare nella differente causa, nonché dell'interesse a giustificare un eventuale intervento adesivo, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)