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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15398 del 06/06/2019 (Rv. 654137 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE | Sentenza pronunciata secondo equità dal giudice di pace - Frazionamento del credito - Questione proposta quale motivo di appello ex art. 339, comma 3, c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654137-01

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE

Il frazionamento del credito si pone in contrasto tanto con il principio di correttezza e buona fede, quanto con il principio costituzionale del giusto processo sicché, ove si contesti l'avvenuta parcellizzazione della domanda, la sentenza pronunziata in prime cure del giudice di pace secondo equità, ex art. 113 c.p.c., è appellabile ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., disposizione che per l'appunto include, tra i casi in cui è esperibile detto mezzo di impugnazione, anche la violazione delle norme costituzionali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)