Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria
Testo in vigore al
Art. 17
1. La disoccupazione derivante da infermita' o invalidita' temporanea non conferisce diritto al sussidio finche' dura l'incapacita' lavorativa dell'assicurato.
2. La disoccupazione derivante dalla invalidita' prevista dal secondo comma dell'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, non da' diritto al sussidio. Qualora pero' l'assicurato, avendo conservato una residua capacita' al lavoro, abbia di fatto trovato impiego, in caso di disoccupazione avra' diritto al sussidio sempre che ricorrano le condizioni previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e dal presente regolamento.
Titolo II. Contributi.
Capo I. Norme di carattere generale
Art. 18
1. Quando la liquidazione delle competenze accessorie, di cui all'art. 3 del presente regolamento, e' effettuata alle stesse epoche nelle quali ricorre il pagamento del salario o stipendio, il valore della marca da apporsi sulla tessera personale si determina in base alla retribuzione totale, effettiva corrisposta all'assicurato, cioe' alla retribuzione che si ottiene sommando il salario o stipendio con le altre competenze.
2. E' pero' in facolta' della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali di consentire che, agli effetti della determinazione del contributo, alle competenze effettive di importo variabile ne siano sostituite altre di importo costante e mediamente equivalenti, secondo criteri che dovranno essere stabiliti caso per caso o secondo norme generali determinate dalla Cassa nazionale stessa.
3. Quando la liquidazione delle competenze accessorie e' fatta ad epoche differenti da quelle di pagamento del salario o stipendio, la applicazione delle marche puo' essere fatta alle epoche di liquidazione delle competenze, purche' ad intervalli non superiori a tre mesi, oppure puo' essere fatta alle stesse epoche in cui ricorre il pagamento del salario o stipendio, in base alla media delle competenze da determinarsi ai termini del precedente comma, e, in ogni caso, all'atto della cessazione dal lavoro da parte dell'assicurato. Le ritenute saranno fatte, di regola, e salvo diverso accordo tra le parti, sulle paghe e sulle competenze alle epoche rispettive di liquidazione e di pagamento, in modo che la complessiva ritenuta corrisponda alla classe di retribuzione cui appartiene l'assicurato.
Art. 19
1. L'applicazione delle marche sopra le tessere puo' essere fatta dal datore di lavoro, anziche' alle epoche in cui ricorre il pagamento del salario o stipendio, a intervallo piu' lungo, purche', in ogni caso, non superiore a tre mesi e sempreche' le ritenute sulla retribuzione degli assicurati siano fatte ad ogni periodo normale di paga. In ogni caso l'applicazione delle marche sulle tessere dovra' esser eseguita dal datore di lavoro all'atto della cessazione dal lavoro da parte dell'assicurato.
2. Il datore di lavoro, che vuole fare uso della facolta' preveduta nel primo comma del presente articolo, deve, entro tre giorni dalla scadenza della prima quindicina, darne avviso, con lettera raccomandata o della quale sia stata ritirata ricevuta, all'Istituto di previdenza sociale, il quale ha diritto di vietare l'uso di quella facolta' o di subordinarla a determinate condizioni o garanzie.
3. La decisione dell'Istituto di previdenza e' definitiva; ma non ha effetto che dopo cinque giorni dalla sua notificazione.
4. La Cassa nazionale e gli Istituti di previdenza, nei casi e con le norme che saranno da essi stabiliti, possono autorizzare altre condizioni speciali per l'applicazione delle marche.
Art. 20
1. La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali puo' stabilire che il pagamento dei contributi sia effettuato, invece ed oltre che per mezzo di marche quindicinali, per mezzo di marche settimanali.
2. In tal caso, sara' applicata una marca settimanale, se il pagamento e' fatto settimanalmente; due marche settimanali o una quindicinale se il pagamento e' fatto ogni due settimane; quattro marche settimanali o due quindicinali se il pagamento e' eseguito mensilmente.
3. Il valore di ciascuna marca settimanale dovra' corrispondere alla meta' del contributo quindicinale, stabilito dall'art. 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.
4. Agli effetti del computo dei contributi per l'accertamento del diritto al sussidio e della durata di questo, due contributi settimanali sono da considerarsi equivalenti ad un contributo quindicinale, fermo restando quanto stabilisce l'art. 25 del presente regolamento.
5. Quando per uno stesso assicurato siano state applicate, nell'anno, 24 marche quindicinali od un numero equivalente di marche settimanali, per un periodo di lavoro continuativo, quindicinale o settimanale, cessa l'obbligo di ulteriori contribuzioni nell'anno.
Art. 21
1. L'applicazione della marca dev'essere fatta anche per i periodi di lavoro nei quali l'assicurato non abbia prestato l'opera sua per tutte le giornate lavorative comprese nel periodo di lavoro a cui si riferisce la marca, e cio' qualunque sia il numero delle giornate di effettivo lavoro ed anche se tutte o parte di tali giornate di lavoro siano esse stesse incomplete.
2. Il valore della marca da applicare e' commisurato alla retribuzione effettiva corrisposta da ciascun datore di lavoro all'assicurato all'atto del pagamento del salario o stipendio, considerandosi come retribuzione giornaliera, agli effetti dell'articolo 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, quella che si ottiene dividendo la retribuzione corrisposta per il numero delle giornate lavorative comprese nel periodo a cui si riferisce la marca.
3. Se in una stessa quindicina, ovvero, nel caso previsto dall'articolo precedente, in una stessa settimana, un assicurato presta successivamente l'opera sua presso due o piu' datori di lavoro, ciascuno di essi e' obbligato a versare il contributo secondo le norme di cui sopra.
Art. 22
1. Nei periodi di assenza dal lavoro, qualunque ne sia la durata e la causa, per i quali e' continuata la corresponsione della paga, deve essere anche continuato il pagamento del contributo. Se la paga subisce riduzioni, anche il contributo viene ridotto in corrispondenza alla nuova classe di retribuzione.
Art. 23
1. I contributi o quote di contributi pagati indebitamente per mezzo delle marche possono essere rimborsati quando siano reclamati prima del ritiro della tessera o entro un anno dal ritiro stesso.
Art. 24
1. Il datore di lavoro deve farsi rilasciare la tessera per il proprio dipendente anche quando gli consti che esso, per altre occupazioni principali o sussidiarie, esercitate in altre ore della giornata presso altro datore di lavoro, sia titolare di altra tessera.
2. In tal caso l'ufficio incaricato del rilascio deve apporre sulla tessera l'annotazione «supplementare».
3. L'applicazione delle ritenute e delle marche e' effettuata da ciascun datore di lavoro in base alla retribuzione da esso corrisposta, senza alcun riguardo alle altre retribuzioni godute dall'assicurato in dipendenza di altre sue occupazioni.
4. Se i datori di lavoro che occupano la stessa persona in ore diverse della giornata si dichiarano solidalmente responsabili del contributo, l'applicazione delle marche puo' essere fatta da uno solo fra essi, in base alla somma delle diverse retribuzioni e sopra un'unica tessera.
Art. 25
1. Agli effetti del numero di marche utili pel conseguimento del diritto al sussidio le marche settimanali applicate per la stessa settimana o le marche quindicinali applicate per la stessa quindicina, sulla tessera o su tessere supplementari, ai termini degli articoli 21 e 24 del presente regolamento, sono considerate in ragione di una sola rispettivamente per ogni settimana o quindicina.
Art. 26
1. Il Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali puo' consentire in determinati casi che il versamento dei contributi sia fatto a mezzo di elenchi con la rimessa diretta dei contributi e con le norme che saranno di volta in volta stabilite.
Art. 27
1. Il Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ha facolta' di deliberare norme diverse da quelle prevedute nel presente regolamento per la riscossione dei contributi di assicurazione per determinate categorie professionali, purche' non venga modificato il rapporto di proporzionalita' stabilito dall'art. 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, fra retribuzione e contributo.
2. L'applicazione di tali norme dovra' essere consentita dal Ministero dell'economia nazionale.
Capo II. Lavori retribuiti esclusivamente a cottimo o ad opera
Art. 28
1. Nel caso di lavori retribuiti a cottimo o ad opera sara' considerata come durata della lavorazione, agli effetti della determinazione del contributo, quella effettiva oppure, quando questa non si possa determinare, quella rappresentata dal numero di giornate normali lavorative occorrenti in media per l'esecuzione del lavoro.
2. Questo numero medio di giornate lavorative e' stabilito dall'azienda, d'accordo con i propri dipendenti interessati, e dev'essere riconosciuto valido agli effetti della assicurazione dal direttore dell'Istituto di previdenza sociale, sentito il circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.
Art. 29
1. Nel caso considerato dall'articolo precedente, le settimane decorrono dal giorno di assegnazione del lavoro, a meno che non si tratti di lavori continuativi o con brevi intervalli, nel qual caso potranno essere seguite le decorrenze normali. L'applicazione delle marche di contributo sopra le tessere puo' essere fatta nei giorni di liquidazione dei cottimi o delle altre competenze, ma in ogni caso a intervalli non maggiori di tre mesi.
2. Le ritenute possono essere fatte sulla paga finale o sugli anticipi secondo gli accordi presi, caso per caso, tra le parti interessate.
Art. 30
1. Il numero delle marche da applicare e' in relazione alla durata del lavoro da determinarsi secondo le norme dell'articolo 28, computando come intero il periodo di lavoro non compiuto.
2. Nel caso di lavori continuativi o con brevi intervalli, le marche sono applicate per tutte le settimane consecutive per le quali l'assicurato ha lavorato alla dipendenza di una stessa azienda. Il loro importo potra' essere determinato in base alla retribuzione media giornaliera di ciascun trimestre.
Capo III. Tabelle dei salari medi
Art. 31
1. Le tabelle di salari medi per l'assicurazione contro l'invalidita' e la vecchiaia varranno anche nei riguardi dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Capo IV. Emissione e rinnovazione delle tessere. Marche di contributi
Art. 32
1. Il modello delle tessere per l'applicazione delle marche e' deliberato dal Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.
2. Le tessere sono stampate a cura e spese della Cassa stessa.
Art. 33
1. I datori di lavoro debbono fornire della tessera i loro dipendenti soggetti all'obbligo dell'assicurazione, facendone richiesta agli uffici incaricati del rilascio dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.
Art. 34
1. Il datore di lavoro deve assicurarsi che i propri dipendenti siano gia' provvisti di tessera e chiederne loro la consegna per applicarvi le marche; se il titolare non la consegna, il datore di lavoro chiede il rilascio di una nuova tessera all'ufficio competente.
Art. 35
1. Il datore di lavoro prende in consegna e custodisce le tessere per i propri dipendenti e vi applica le marche una dopo l'altra, senza interruzione, annullandole con l'indicazione della data di applicazione, scritta con inchiostro indelebile. La prima e l'ultima delle marche applicate da ciascun datore di lavoro devono portare anche la firma del gerente della ditta o il timbro di questa.
2. Coloro che applicano le marche sulle tessere senza seguire l'ordine progressivo delle caselle o che lasciano caselle in bianco fra l'una e l'altra marca o che omettono di annullare le marche con la data di applicazione nei modi prescritti, sono puniti con ammenda da lire 1 a lire 5 per ogni casella lasciata in bianco fra una marca e l'altra e per ogni marca non regolarmente annullata.
3. Il titolare della tessera ha diritto di prenderne visione.
4. Il datore di lavoro e' responsabile della conservazione delle tessere.
5. La tessera, purche' non sia scaduta ai termini dell'articolo seguente, deve essere consegnata al suo titolare, quando esso lascia definitivamente il lavoro.
Art. 36
1. Le tessere hanno di regola la validita' di due anni, secondo le norme che saranno stabilite dalla Cassa nazionale. Scaduto questo termine dalla data della loro emissione, esse debbono essere consegnate dal datore di lavoro all'ufficio competente, ai termini dell'articolo seguente.
2. Eguale obbligo compete ai titolari delle tessere che, per cessazione dal servizio, ne abbiano avuto la consegna dai rispettivi datori di lavoro.
Art. 37
1. Sono incaricati del ritiro delle tessere gli uffici indicati all'articolo 33 del presente regolamento.
2. L'ufficio che ritira la tessera deve provvedere contemporaneamente al rilascio di una tessera nuova e fare le annotazioni in conformita' delle istruzioni della Cassa nazionale.