Sez. L, Sentenza n. 1657 del 25/01/2008 (Rv. 601401 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) | Efficacia di rinuncia o transazione - Condizioni - Consapevolezza dell'esistenza di diritti determinati o determinabili - Volontà abdicativa o transattiva - Accertamento - Necessità - Attribuzione del giudice di merito - Censurabilità - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE)
La quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore può assumere valore di rinuncia o di transazione, con riferimento alla prestazione di lavoro subordinato ed alla conclusione del relativo rapporto, sempre che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi. Il relativo accertamento costituisce giudizio di merito, censurabile, in sede di legittimità, soltanto in caso di violazione dei criteri dell'ermeneutica contrattuale o in presenza di vizi della motivazione. (Nel caso specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata, che aveva correttamente accertato che l'atto di quietanza conteneva un generico riferimento a "quant'altro", aggiunto accanto ai richiami alla tredicesima ed alla quattordicesima mensilità nonchè al trattamento di fine rapporto, ritenendo che la volontà abdicativa potesse considerarsi insufficiente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)