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Sez. L - , Sentenza n. 16795 del 06/08/2020 (Rv. 658576 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Licenziamento individuale - Comunicazione scritta - Onere di specificazione dei motivi - Portata - Fondamento - Modifica dell’art. 2, comma 2, della l. n. 604 del 1966 - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658576-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

In tema di licenziamento individuale, la novellazione dell'art. 2, comma 2, della l. n. 604 del 1966 per opera dell'art. 1, comma 37, della l. n. 92 del 2012, si è limitata a rimuovere l'anomalia della possibilità di intimare un licenziamento scritto immotivato, introducendo la contestualità dei motivi, ma non ha mutato la funzione della motivazione, che resta quella di consentire al lavoratore di comprendere, nei termini essenziali, le ragioni del recesso; ne consegue che nella comunicazione del licenziamento il datore di lavoro ha l'onere di specificarne i motivi, ma non è tenuto, neppure dopo la suddetta modifica legislativa, ad esporre in modo analitico tutti gli elementi di fatto e di diritto alla base del provvedimento. (Nella specie, relativa a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato nel 2016, la S.C. ha escluso la necessità che il datore di lavoro, avendo richiamato l'art. 2 del d.m. 21 aprile 2011, emanato in attuazione dell'art. 28, comma 6, del d.lgs. n. 164 del 2000, recante norme comuni per il mercato interno del gas, ed indicato come motivo di recesso la cessione degli impianti di distribuzione del gas ad altra impresa ed il passaggio diretto alle dipendenze della predetta subentrante, con salvaguardia delle condizioni economiche godute, fosse anche tenuto ad esporre le ragioni della inutilizzabilità "aliunde" del lavoratore, trattandosi di elemento implicito da provare direttamente in giudizio).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2 com. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 37 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/05/2000 num. 164 art. 28 com. 6, DM min. SEC 21/04/2011 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)