Sez. U, Sentenza n. 1390 del 15/06/1967 (Rv. 328010 - 01)
FALLIMENTO - FALLITO - LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE LE SENTENZE EMESSE NEI GIUDIZI IN CUI E STATO PRESENTE IL CURATORE - MANCANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
FALLIMENTO - FALLITO - LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE LE SENTENZE EMESSE NEI GIUDIZI IN CUI E STATO PRESENTE IL CURATORE - MANCANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
Quando e in giudizio il curatore e il suo potere di impugnazione sia stato oggetto di specifico esame e di Determinazione in Sede fallimentare, non e concepibile che il fallito conservi per lo stesso rapporto la legittimazione processuale ad impugnare, dato che il curatore sta in giudizio e per la massa dei creditori e per il fallito, e il suo comportamento processuale vincola l'una e l'altro. Il difetto di legittimazione processuale del fallito a impugnare una sentenza e rilevabile, anche di ufficio, dal giudice dell'impugnazione.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)