Sez. 5, Sentenza n. 3963 del 19/03/2002 (Rv. 553144 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Impresa edilizia - Immobile destinato ad essere ceduto al comune in conto di oneri per urbanizzazione - Acquisto - Costo - Bene merce - Esclusione - Deducibilità - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE
In tema di determinazione del reddito d'impresa, il terreno acquistato da un'impresa costruttrice per essere ceduto al Comune in conto di oneri di urbanizzazione per costruzioni realizzate, non può esser considerato un bene merce, essendo funzionale all'attività d'impresa svolta, la quale non si esaurisce nelle operazioni materiali di edificazione, ma comporta una serie di operazioni accessorie, preparatorie e complementari - finanziarie, tecniche, amministrative etc. -, nel cui ambito rientrano quelle dirette ad adempiere agli oneri di urbanizzazione, che sono obbligatorie per legge. Ne consegue la deducibilità del relativo costo.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 57, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)