diritto.io

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27616 del 29/10/2019 (Rv. 655641 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE | Interesse ad impugnare nascente dall'impugnazione principale - Mancanza - Inammissibilità dell'impugnazione tardiva - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655641-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE

L'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale. (Nella specie, la S.C., a fronte del ricorso principale proposto dall'assicuratore di uno dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale con esclusivo riferimento alla misura di corresponsabilità attribuita dal giudice d'appello al Comune tenuto alla manutenzione della strada, ha ritenuto inammissibili tanto il ricorso incidentale tardivo con il quale l'assicuratore di un altro dei mezzi coinvolti aveva censurato l'accertamento del concorso di colpa del proprio assicurato, quanto il ricorso incidentale tardivo proposto dall'ente pubblico avverso la statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, così come ulteriormente regolate nella sentenza d'appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)