Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 162 del 1988
Massime (1)
Massima n. 10369
- Regione lazio
- Viabilità rurale
- Copertura di nuove spese
- Utilizzazione dei fondi globali del bilancio 1976, relativo all'esercizio precedente
- Manifesta inammissibilità della questione.
- Legge regione lazio riappr. il 28 luglio 1977.
- Cost., artt. 117, 81, comma quarto; legge 19 maggio 1976, n. 335, art. 13, comma primo; legge regione lazio 12 aprile 1977, n. 15, art. 20, comma quarto.
Leggi la massima
Comporta la manifesta inammissibilità della questione di legittimità sollevata in via principale, la mancata corrispondenza fra i motivi del rinvio governativo e quelli del ricorso, dovuta alla diversità delle disposizioni che si assumono violate (nella specie trattavasi di commi diversi di una stessa norma) e dei princi`pi fondamentali da tali disposizioni ricavabili. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio riapprovata il 28 luglio 1977, denunziata - in riferimento agli artt. 117 e 81 Cost. - in quanto per la copertura delle nuove spese previste, utilizza le "disponibilità dei fondi globali del bilancio 1976", cioè del bilancio relativo all'esercizio precedente). - cfr. S. nn. 217/87, 72/85, 107/83.
Norme impugnate
- delibera legislativa Regione Lazio 28 luglio 1977
Parametri
- art. 81, comma 4, Cost.
- art. 117 Cost.
- art. 13, comma 1, legge 19 maggio 1976, n. 335
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 7 giugno 1977, riapprovata il 28 luglio 1977, recante "Rifinanziamento della legge regionale 17 settembre 1974, n. 52, recante interventi per la viabilità rurale", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 31 agosto 1977, depositato in cancelleria il 9 settembre successivo ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 1977;
Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
punto 1
Ritenuto che il 28 luglio del 1977 la Regione Lazio riapprovava, a seguito del rinvio governativo, una legge concernente il rifinanziamento di una precedente legge regionale (17 settembre 1974, n. 52) in tema di viabilità rurale;
che la legge impugnata, per la copertura delle nuove spese previste, utilizzava le "disponibilità dei fondi globali del bilancio 1976", cioè del bilancio relativo all'esercizio precedente;
che a tale meccanismo di copertura si opponeva il Governo in sede di rinvio, rilevando che la copertura delle spese mediante riferimento alle quote non utilizzate dei fondi globali dell'esercizio precedente, prevista e consentita dal quinto comma dell'art. 13 della legge cornice in tema di contabilità regionale (L. 19 maggio 1976, n. 335) e dal quarto comma dell'art. 20 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 (Norme in materia di bilancio e contabilità nella Regione Lazio), non era applicabile nella specie, non sussistendo i requisiti temporali richiesti, costituiti dall'inizio dell'iter legislativo nell'esercizio precedente (nella specie, 1976);
che a seguito della riapprovazione della legge rinviata il Governo ha impugnato la legge in esame per violazione dell'art. 13 della legge n. 335 del 1976 (e 20 della legge regionale n. 15 del 1977), ma con riferimento non più alle norme risultanti dal comma quinto, bensì alla diversa norma risultante dal primo comma dello stesso articolo;
che, poiché tale primo comma prevede che nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, il ricorso chiede la dichiarazione di incostituzionalità della legge impugnata per contrasto con tale disposizione (oltreché, di conseguenza, con l'art. 81, quarto comma, Cost.);
che da tale disposizione si ricaverebbe, secondo il ricorrente, il princìpio fondamentale che i fondi globali possono essere utilizzati solo per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi il cui iter di formazione sia già iniziato al momento di approvazione del bilancio, sicché a quella data sia possibile prevederne l'ammontare;
punto 2
Considerato che, come risulta dalla narrativa in fatto, non v'è corrispondenza fra i motivi del rinvio e quelli del ricorso in quanto diverse sono le disposizioni che si assumono violate (e cioè, rispettivamente, il quinto comma dell'art. 13 della legge n. 335 del 1976 ed il primo comma dello stesso articolo), e diversi i princi'pi fondamentali da tali disposizioni ricavabili (possibilità di far ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente per tutte le leggi che abbiano iniziato il loro iter nell'esercizio precedente, ovvero solo per quelle che hanno iniziato il loro iter prima dell'approvazione del bilancio del medesimo esercizio);
che va pertanto dichiarata la manifesta inammissibilità del ricorso, in conformità al consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale i motivi prospettati nel ricorso devono essere prefigurati, quantomeno nelle loro linee essenziali o in forma sintetica, nell'atto di rinvio (in questo senso, da ultimo, sentenze nn. 217/87; 72/85 e 107/83);
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio riapprovata il 28 luglio 1977 recante rifinanziamento della L.R. 17 settembre 1974, n. 52, concernente la viabilità rurale, in riferimento agli artt. 117 e 81, quarto comma, della Costituzione, proposta dal Governo con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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