Sez. 3, Sentenza n. 10598 del 12/12/1994 (Rv. 489133 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - IN GENERE | Terreni assegnati da parte di enti di sviluppo fondiario - atti di disposizione - Disciplina ex legge n.230 del 1950 - Abrogazione da parte della legge n.379 del 1967 - Esclusione - Art. 6 legge n.379 del 1967 - Disciplina - Ambito di applicazione.
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - IN GENERE
In tema di atti di disposizione di terreni assegnati da parte di enti di sviluppo fondiario, la normativa di cui alla legge 29 maggio 1967 n. 379 (che, riguardando i terreni per i quali il riscatto anticipato sia già avvenuto, commina per gli atti dispositivi non autorizzati o non consentiti prima di un determinato termine la sanzione dell'annullabilità assoluta da farsi valere con azione prescrivibile in cinque anni) non ha abrogato quella anteriore di cui alla legge 12 maggio 1950 n.230 (la quale riguarda la tutela della destinazione dei terreni per i quali il riscatto anticipato da parte dell'assegnatario non sia avvenuto e commina, per gli atti dispositivi vietati, la nullità assoluta). Ne consegue che l'art. 6 della legge n.379 del 1967 (la quale prevede l'azione di annullamento per il caso in cui l'assegnatario del terreno lo dia in affitto o comunque ne ceda l'uso senza la prescritta autorizzazione) riguarda esclusivamente i terreni già riscattati.
Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 num. 230 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)