Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 207 del 1990
Massime (1)
Massima n. 15500
- Processo penale
- Esecuzione
- Semilibertà
- Procedimento per la revoca
- Assunzione delle dichiarazioni del detenuto posto fuori della circoscrizione del tribunale competente
- Delegabilità al giudice di sorveglianza del luogo di pena
- Mancanza di legittimazione dello stesso a sollevare eccezione di incostituzionalità
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Nell'ambito del procedimento per la revoca della semilibertà, non può essere sollevata questione di legittimità costituzionale dal giudice di sorveglianza del luogo di pena posto fuori della circoscrizione del tribunale competente a decidere, che sia stato delegato prima dell'udienza ad assumere le dichiarazioni di un detenuto sottoposto al suddetto procedimento, in quanto tale magistrato è privo di ogni potere decisorio in materia, esplicando, nella specie, una funzione meramente istruttoria. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 666, quarto comma, del codice di procedura penale del 1988, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione). - S. nn. 44/1963; 112/1964; 62/1966; 45/1969 e 109/1969; 60/1970 e 81/1970; 141/1971; 8/1979; 136/1980; O. n. 224/1974.
Norme impugnate
- art. 666 codice di procedura penale del 1930
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 666, quarto comma, del codice di procedura penale del 1988, promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1989 dal Magistrato di sorveglianza di Pisa nel procedimento di esecuzione per revoca della semilibertà relativo a Morresi Alessandro, iscritta al n. 660 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un procedimento di esecuzione per la revoca della semilibertà ad un detenuto in esecuzione di pena presso la casa circondariale del luogo, il Magistrato di sorveglianza di Pisa - "delegato" dal Tribunale di sorveglianza di Firenze (giudice competente in materia) ad assumere le dichiarazioni dell'interessato, nonostante questi avesse richiesto di essere sentito dallo stesso Tribunale - ha, con ordinanza del 6 novembre 1989, sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 666, quarto comma, del codice di procedura penale del 1988, il quale dispone che "ove l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice competente a decidere, sia sentito prima del giorno della udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
punto 2
Considerato che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio non certamente demandato alla cognizione del Magistrato di sorveglianza di Pisa, cui viene soltanto "delegato" il compito di "sentire" l'interessato in vista ed al servizio di un giudizio riservato in modo esclusivo ad altro giudice (cfr., con riguardo ad una funzione meramente istruttoria del giudice dell'esecuzione, sentenza n. 112 del 1964), quale appunto è, nella specie, il Tribunale di sorveglianza di Firenze;
e che, quindi, difettando il giudice a quo di ogni potere decisorio in materia, se ne deve negare la legittimazione a sollevare in tale sede questioni di legittimità costituzionale (v., oltre alla sentenza 112 del 1964, sentenze n. 136 del 1980, n. 8 del 1979, n. 141 del 1971, n. 81 del 1970, n. 60 del 1970, n. 45 del 1969, n. 62 del 1966, n. 112 del 1964, n. 44 del 1963, n. 109 del 1969; ordinanza n. 224 del 1974);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 666, quarto comma, del codice di procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Pisa con ordinanza del 6 novembre 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze