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Codice di Procedura Penale

Testo in vigore al

Sezione III. Della custodia cautelare

Art. 269 Scarcerazione ordinata dal giudice istruttore

1. Durante l'istruzione formale il giudice istruttore ordina immediatamente, anche di ufficio, la scarcerazione dell'imputato quando vengono a mancare a carico di questo indizi gravi ovvero se risulta che la legge non autorizza il mandato di cattura.

Art. 270 Scarcerazione ordinata dal pubblico ministero o dal pretore

1. Nell'istruzione sommaria la scarcerazione deve essere immediatamente ordinata dal pubblico ministero, o dal pretore nei procedimenti per reati di sua competenza, se ricorrono le condizioni prevedute dall'articolo precedente.

2. Nei casi in cui il pubblico ministero o il pretore non ritengono di ordinare la scarcerazione richiesta dall'imputato, provvede il giudice istruttore, al quale l'istanza deve essere trasmessa dal pubblico ministero o dal pretore insieme con le relative conclusioni e con gli atti del procedimento.

Art. 271 Decorrenza della custodia cautelare

1. La durata della custodia cautelare decorre per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato e' stato fermato o arrestato; si considera in stato di custodia cautelare anche l'imputato sottoposto alla misura dell'arresto domiciliare.

2. Se l'imputato e' in custodia cautelare per un altro reato, la predetta decorrenza rispetto al nuovo reato inizia dal giorno della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura.

3. Se nei confronti di un imputato sono emessi piu' provvedimenti di cattura o di arresto per uno stesso fatto, benche' diversamente circostanziato o qualificato, i termini di carcerazione cautelare decorrono dal giorno in cui e' iniziata l'esecuzione del primo provvedimento e vengono commisurati in relazione all'ultima delle imputazioni contestate. Le disposizioni che precedono si osservano anche nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 81 del codice penale; in tal caso i termini vengono commisurati in relazione al piu' grave dei reati contestati.

4. Agli effetti dell'articolo 137 del codice penale l'intera custodia cautelare sofferta dall'imputato si detrae in ogni caso dalla durata della pena, anche se questa e' stata inflitta per un reato diverso da quello al quale e' conseguita la custodia cautelare o in un distinto procedimento, purche' il reato non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia cautelare. In ogni caso il periodo di custodia cautelare, ancorche' sofferto dall'imputato in relazione a reati o a procedimenti diversi, puo' essere detratto una sola volta dalle pene inflitte.

5. I termini di custodia cautelare, ai soli effetti dello articolo seguente, decorrono anche durante il tempo in cui imputato e', per altro reato, detenuto per esecuzione di pena o internato per misura di sicurezza.121

Art. 272 Durata della custodia cautelare

1. L'imputato in stato di custodia cautelare deve essere scarcerato se entro i termini sottoindicati l'ordinanza di rinvio a giudizio non e' stata depositata in cancelleria o non e' stata fatta richiesta di decreto di citazione a giudizio ovvero, nei procedimenti di competenza del pretore, non e' stato emesso decreto di citazione a giudizio:

  1. 1) trenta giorni se per il reato per cui si procede la legge prevede una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni;

  2. 2) tre mesi se la legge prevede la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, salvo quanto disposto nel numero precedente;

  3. 3) sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni, salvo quanto disposto nel successivo n. 4);

  4. 4) per i reati soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 254:

    1. a) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena all'ergastolo;

    2. b) un anno se la legge prevede una pena minore.

2. Quando il pubblico ministero procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia cautelare ha oltrepassato i quaranta giorni senza che egli abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, gli atti devono essere trasmessi al giudice istruttore affinche' si proceda con l'istruzione formale.

3. L'imputato deve essere inoltre scarcerato se dal deposito in cancelleria dell'ordinanza di rinvio a giudizio o dalla richiesta di emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero, nei procedimenti di competenza del pretore, dalla emissione del decreto di citazione a giudizio sono decorsi i termini di custodia cautelare sottoindicati, senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:

  1. 1) trenta giorni nei casi di cui al n. 1) del primo comma;

  2. 2) tre mesi nei casi di cui al n. 2) del primo comma;

  3. 3) sei mesi nei casi di cui al n. 3) del primo comma;

  4. 4) un anno nei casi di cui al n. 4), lettera b), del primo comma;

  5. 5) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo ovvero se si tratta dei delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonche' dei delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale puniti con pena non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione.

4. L'imputato deve essere altresi' scarcerato:

  1. 1) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al n. 1) del primo comma senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna;

  2. 2) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al n. 2) del primo comma, sei mesi per i reati di cui al n. 3) del primo comma, un anno per i reati di cui al n. 4) del primo comma, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello;

  3. 3) se dalla pronuncia della sentenza di appello sono decorsi termini di custodia cautelare di durata pari a quella fissata nel numero precedente senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.

5. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca ad una fase o ad un grado di giudizio diversi, ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso ovvero il rinvio decorrono di nuovo i termini previsti dai commi precedenti relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.

6. La durata complessiva della custodia cautelare non puo' tuttavia superare, relativamente ai reati indicati nel primo comma:

  1. 1) cinque mesi per quelli di cui al n. 1);

  2. 2) un anno per quelli di cui al n. 2);

  3. 3) due anni per quelli di cui al n. 3);

  4. 4) quattro anni per quelli di cui alla lettera b) del n. 4);

  5. 5) sei anni per quelli di cui alla lettera a) dello stesso numero.

7. I termini stabiliti nei commi precedenti rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato e' sottoposto ad osservazione psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento e' sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato o per consentirne la partecipazione all'udienza quando in precedenza egli ha rifiutato di assistervi, ovvero a richiesta sua o del difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie ritenute indispensabili con espresse indicazioni nel provvedimento di sospensione o di rinvio. I predetti termini rimangono altresi' sospesi nella fase del giudizio per il tempo in cui il dibattimento deve essere rinviato o sospeso a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione al dibattimento di uno o piu' difensori.

8. La durata della custodia cautelare non puo' comunque superare i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza.

9. Nel computo dei termini di custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia ai sensi dei commi sesto ed ottavo.

10. Quando sussiste taluna delle esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, con l'ordinanza di scarcerazione puo' essere imposta all'imputato una o piu' delle misure coercitive previste nell'articolo 282, primo comma, numeri 2) e 3). Nello stesso modo si provvede quando dopo la scarcerazione emerge o sopravviene taluna delle suddette esigenze.

11. Se l'imputato viola gli obblighi impostigli, e la violazione e' inconciliabile con le finalita' per le quali essi sono stati imposti, ovvero se risulta che si e' dato o e' per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia cautelare. Nei confronti dell'imputato che si sia dato alla fuga si applicano altresi' le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 292.

12. Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione e ad imporre, modificare o revocare gli obblighi di cui al primo comma. le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili.

13. Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti dal presente articolo non puo' essere emesso nuovo mandato o ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto. Il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, puo' ordinare la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria, quando procede per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale e all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonche' per i delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ove sussista pericolo di fuga. Allo stesso modo possono provvedere con la sentenza i giudici di primo e secondo grado. In questi casi i termini di custodia cautelare per ciascuna fase decorrono dal momento della cattura.121

Art. 272-bis Provvedimenti sulla scarcerazione - Impugnazioni

1. La scarcerazione puo' essere chiesta dal pubblico ministero o dall'imputato.

2. Il giudice provvede con ordinanza contro la quale possono proporre l'impugnazione il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato.

3. Durante l'istruzione, sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.

4. Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente puo' essere proposto ricorso per Cassazione.

5. Contro l'ordinanza emessa negli atti preliminari al dibattimento, indipendentemente dall'impugnazione ammessa contro la sentenza, puo' essere subito proposto ricorso per cassazione.

6. La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso di ordinanza emessa nel corso del dibattimento, se questo e' rinviato a tempo indeterminato, o se entro il termine di dieci giorni dalla ordinanza non e' pronunciata la sentenza che definisce il grado di giudizio, ovvero se e' pronunciata sentenza inoppugnabile. In questi casi il termine per l'impugnazione decorre rispettivamente dal provvedimento di rinvio, dalla scadenza del termine sopra indicato o dalla pronuncia della sentenza inoppugnabile.

7. L'impugnazione del pubblico ministero non sospende l'esecuzione dell'ordinanza di scarcerazione.

Art. 272-ter Custodia cautelare dei minori

1. I termini di custodia cautelare previsti dall'articolo 272 sono ridotti della meta' per i reati commessi da minori degli anni 18 e di due terzi per quelli commessi da minori degli anni 16.121

Art. 273 Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio

1. Salvo quanto previsto dal tredicesimo comma dell'articolo 272, quando si procede per uno dei delitti indicati nell'articolo 254 il pretore o il presidente del collegio, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, emette mandato di cattura nei confronti dell'imputato in liberta' se lo stesso si e' dato alla fuga o vi e' concreto pericolo che si dia alla fuga. Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna. Nei confronti dell'imputato rimesso in liberta' a seguito di precedente sentenza di assoluzione il giudice, con la sentenza di condanna, emette mandato di cattura anche quando sussistono inderogabili esigenze di tutela della collettivita'.

Art. 274 Spese della custodia cautelare

1. Quando l'imputato e' condannato a pena detentiva per il reato per il quale subi' la custodia cautelare, sono poste a suo carico le spese per il mantenimento in carcere.

2. Se la custodia cautelare supera in durata la pena inflitta, sono detratte le spese relative alla maggior durata.

3. All'esazione si provvede secondo le norme stabilite per le spese conseguenti alla carcerazione per l'esecuzione della condanna.

Art. 275 Scarcerazione dopo condanna a pena detentiva

1. Con la sentenza di condanna a pena detentiva anche se soggetta ad impugnazione non puo' essere ordinata la scarcerazione dell'imputato, salvo che siano decorsi i termini indicati negli articoli 272 e 272-ter, valutati in riferimento alla pena prevista per il reato ritenuto in sentenza.

2. Quando pero' si tratta di pena che il giudice dichiara completamente scontata per effetto della custodia cautelare l'imputato e' immediatamente scarcerato.

Art. 276 Condizioni generali per la liberazione di detenuti

1. Non puo' essere disposta la liberazione di una persona detenuta, se la detenzione deve continuare per un altro reato o se la persona stessa deve essere consegnata ad un'altra Autorita'.

2. Chi si trova detenuto per disposizione dell'Autorita' giudiziaria non puo' essere liberato senza ordine scritto, sottoscritto e munito del sigillo d'ufficio, emesso dal pubblico ministero o dal pretore secondo la rispettiva competenza.

Sezione IV. Della rimessione in liberta' e delle misure di coercizione diverse dalla custodia cautelare

Art. 277 Rimessione in liberta'

1. In ogni stato e grado del procedimento, quando sono venute meno le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, l'imputato in stato di custodia cautelare deve essere rimesso in liberta'.

Art. 278 Principio di proporzionalita'

1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 253 il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, dispone con decreto motivato di non emettere il mandato di cattura, di revocare il mandato di cattura non ancora eseguito ovvero di rimettere l'imputato in liberta' quando ritiene, in base ad elementi specifici, che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della sospensione condizionale o che non superi per durata la custodia cautelare gia' sofferta dall'imputato ovvero che, tenuto conto di questa, sia interamente compresa in una causa di estinzione della pena.

Art. 279 Competenza relativa alla rimessione in liberta'

1. Nei procedimenti di competenza del pretore, salvo quanto disposto dall'articolo 280, decide sulla domanda di rimessione in liberta' il pretore che ha decretato la citazione. In quelli di competenza del tribunale durante la istruzione formale decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento di primo grado o d'appello decide secondo la rispettiva competenza il tribunale o la corte d'appello; sulla domanda di rimessione in liberta' proposta in pendenza del ricorso per cassazione decide il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Nei procedimenti di competenza della corte d'assise durante l'istruzione decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio, la sezione istruttoria, e durante il dibattimento, la corte d'assise. Quando l'istruzione e' stata rimessa alla sezione istruttoria, decide la sezione medesima. Se la domanda e' proposta nelle conclusioni finali del dibattimento, provvede con la sentenza il pretore, il tribunale o la corte.147148

2. I provvedimenti concernenti la rimessione in liberta' sono dati con ordinanza eccetto il caso che siano dati con la sentenza che definisce il giudizio.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1984, N. 398.

4. Sulla domanda di rimessione in liberta' proposta dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 208 provvede il giudice che ha emesso la sentenza.

Art. 280 Rimessione in liberta' disposta nell'istruzione sommaria

1. Nell'istruzione sommaria la rimessione in liberta' e' disposta con decreto motivato dal pubblico ministero prima della richiesta di citazione ovvero dal pretore nei procedimenti di sua competenza.

2. Nei procedimenti di competenza del tribunale o della Corte di assise il provvedimento continua ad avere effetto anche se l'istruzione sommaria e' trasformata in formale.

3. Se il pubblico ministero o il pretore non ritengono di accogliere la domanda di rimessione in liberta', trasmettono gli atti con le richieste al giudice istruttore, che provvede a norma dell'articolo 279.

Art. 281

1. Facolta' di impugnazione delle ordinanze sulla rimessione in liberta'.

2. Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze che decidono sulla rimessione in liberta' emesse dal pretore nell'istruzione o dal giudice istruttore.

3. Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.

4. Si applicano il quarto, il quinto , il sesto e l'ultimo comma dell'articolo 272-bis.

Art. 282 Misure di coercizione diverse dalla custodia cautelare

1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 253, in ogni stato o grado del procedimento il giudice, anziche' emettere il mandato di cattura, dispone con ordinanza l'applicazione di una o piu' delle seguenti misure, se le stesse appaiono sufficienti a tutelare le esigenze cautelari indicate nello stesso articolo 253:

  1. 1) prestazione di cauzione o malleveria;

  2. 2) obbligo di presentazione periodica all'autorita' di polizia giudiziaria specificatamente indicata, in giorni ed ore prestabiliti, avuto riguardo alle occupazioni dell'imputato e alla distanza della sua dimora dal luogo della presentazione;

  3. 3) divieto di dimorare in un dato luogo ovvero obbligo di dimorare nel comune di residenza o in un comune vicino sede di un ufficio di polizia.

2. Se ricorrono le condizioni previste nel comma precedente e il mandato e' gia' stato emesso ovvero l'imputato si trova in stato di custodia cautelare a seguito di convalida di arresto, il pubblico ministero o il pretore, nell'istruzione sommaria, ovvero il giudice, in ogni altro stato e grado di procedimento, dispongono con ordinanza la cessazione della custodia cautelare o la revoca del mandato, se non ancora eseguito, e provvedono a norma del medesimo comma.141

3. Quando impone l'obbligo di dimora il giudice indica l'autorita' di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fissera' la propria abitazione, nonche', se prescritto, gli orari e i luoghi in cui sara' quotidianamente reperibile per i necessari controlli. Le eventuali variazioni dei luoghi o degli orari predetti devono essere dall'imputato preventivamente comunicate alla stessa autorita'.141

4. Del provvedimento che impone una o piu' delle misure previste dai commi precedenti e' data immediata comunicazione all'autorita' di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto all'autorita' giudiziaria di ogni infrazione.

5. L'applicazione delle misure previste nel presente articolo puo' essere richiesta anche dall'imputato; per la competenza a decidere sulla domanda si applicano le disposizioni di cui agli articoli 279 e 280.

6. Le misure imposte possono essere successivamente modificate d'ufficio o su istanza di parte e sono revocate quando siano venute meno le esigenze cautelari. L'ordinanza che decide sull'applicazione, sulla modifica o sulla revoca di taluna delle misure previste nel presente articolo puo' essere impugnata a norma dell'articolo 281.

7. Nel corso dell'istruzione, quando a seguito di nuove circostanze le misure applicate appaiono inidonee a salvaguardare le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero o del pretore, emette mandato di cattura.

Art. 283 Scopo ed essenza della cauzione e della malleveria

1. La cauzione e la malleveria sono imposte per assicurare che l'imputato adempia agli obblighi indicati nell'articolo precedente, obbedisca agli ordini dell'Autorita' giudiziaria e si sottometta all'esecuzione della sentenza.

2. La cauzione consiste nel deposito nella Cassa delle ammende di una somma in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ovvero nell'iscrizione di ipoteca su immobili idonei a garantire il doppio della somma iscritta.

3. La malleveria consiste nell'obbligazione che l'imputato assume con il concorso di uno o piu' fideiussori idonei e solidali di pagare la somma stabilita dal giudice nel caso preveduto dall'articolo 292.

Art. 284 Ammontare della cauzione o della malleveria: provvedimento per chi non puo' prestarla

1. L'ammontare della cauzione o della malleveria deve essere fissato in modo che possa costituire per l'imputato un efficace ritegno all'infrazione degli obblighi impostigli.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1988, N. 330.

Art. 285 Decisione sulla idoneita' della cauzione e dei fideiussori - Verbale di ricezione

1. Il giudice decide con ordinanza sulla idoneita' della cauzione e dei fideiussori.

2. La cauzione o la malleveria e' ricevuta con processo verbale compilato dal cancelliere a cio' particolarmente designato nella ordinanza che applica la misura o in quella che riconosce l'idoneita' della cauzione o dei fideiussori.

3. Nello stesso processo verbale i fideiussori devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio per le notificazioni.

Art. 286 Provvedimenti nel caso di cessazione o di diminuzione della malleveria

1. Se nel corso del procedimento viene a cessare o risulta diminuita la garanzia relativa alla malleveria, il giudice che ha disposto la misura fa notificare all'imputato l'invito a presentare nel termine di dieci giorni a pena di decadenza uno o piu' fideiussori nuovi con l'avvertimento che, scaduto il termine senza che l'imputato abbia provveduto, si procedera' all'imposizione di misure diverse o, se ne ricorrono le condizioni, all'emissione del provvedimento di cattura.

2. Fino a quando sia prestata la nuova malleveria permangono gli effetti di quella gia' prestata.