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Sez. 3, Sentenza n. 1197 del 24/04/1971 (Rv. 351349 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (FALSUS PROCURATOR) - (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA - ESISTENZA DEL MANDATO - ESISTENZA DELLA RATIFICA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351349-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (FALSUS PROCURATOR) - (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA - ESISTENZA DEL MANDATO - ESISTENZA DELLA RATIFICA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

E incensurabile in Sede di legittimita, se correttamente motivato, l'accertamento del giudice di merito circa l'esistenza del mandato o la ratifica dell'operato del mandatario da parte del mandante. (nella specie e stato ritenuto corretto il ragionamento del giudice di merito il quale aveva ritenuto che i due figli maggiorenni conviventi con la madre fossero obbligati, quali mandanti, a pagare il conto delle merci acquistate a credito dalla madre presso un esercente per le necessita del nucleo familiare). (V 3894'69, mass n 344292' 3113'69, mass n 343063).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)