diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 963 del 15/07/1981 Ud. (dep. 30/01/1982) Rv. 151908 - 01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - DESISTENZA VOLONTARIA - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - DESISTENZA DEL SINGOLO CORREO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI: ELIMINAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA CONDOTTA ESTRANEA AL REATO.*
Stato
decisa il 1981-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151908-01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - DESISTENZA VOLONTARIA - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - DESISTENZA DEL SINGOLO CORREO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI: ELIMINAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA CONDOTTA ESTRANEA AL REATO.*

Nell'ipotesi di concorso di persone nel reato, la desistenza volontaria ricorre in favore di uno dei compartecipi, qualora quest'ultimo abbia posto in essere Atti tali da eliminare gli effetti della sua condotta, che deve pertanto risultare del tutto estranea al reato commesso dagli altri. (Conf. Mass. Nn. 146048/80, 124959/73, 144452/70, 116339/70, 110716/69, 105231/67; V. Mass. Nn. 149849/81, 141552/79, 138787/78, 136971/77, 114091/70 nel senso che la desistenza di un compartecipe non è sufficiente a seminare la responsabilità, salvo che sia riuscita ad impedire il compimento dell'Azione).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)