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Sez. 1, Sentenza n. 914 del 08/02/2000 Cc. (dep. 27/04/2000) Rv. 216383 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Applicazione di misura cautelare - Concorrenza del titolo cautelare e della estradizione - Autonomia dei requisiti - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216383-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ

Come anche emerge dall'art.720 cod. proc. pen., il provvedimento di estradizione è autonomo e necessariamente successivo rispetto alla ordinanza custodiale che, anzi, ne costituisce il presupposto. Conseguentemente, i documenti comprovanti l'estradizione - essendo questa destinata ad incidere non sulla validità ma sull'esecuzione della ordinanza cautelare - non sono ricompresi nel novero degli "elementi su cui la richiesta si fonda" da trasmettere a norma dell'art. 309 comma 5 cod. proc. pen., e possono, pertanto, essere prodotti in qualsiasi momento dal p.m. fino alla decisione del tribunale del riesame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 720, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 720, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 721, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)