Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Indennita' giornaliera di gravidanza e puerperio
1. Dal 1° gennaio 1988 e' corrisposta alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attivita' commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, una indennita' giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge.
Art. 2 Modalita' di erogazione
1. L'indennita' di cui all'articolo 1 viene erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dalla unita' sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'aborto spontaneo o terapeutico.
2. In caso di adozione o di affidamento preadottivo, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'indennita' di maternita' di cui all'articolo 1 spetta, sulla base di idonea documentazione, per tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia a condizione che questo non abbia superato i sei anni di eta'.
3. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.
Art. 3 Lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre
1. Alle lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre e' corrisposta, per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, una indennita' giornaliera pari all'80% della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall'articolo 14, settimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto.
Art. 4 Lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attivita' commerciali
1. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attivita' commerciali e' corrisposta, per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, una indennita' giornaliera pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.
Art. 5 Indennita' in caso di aborto
1. In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall'unita' sanitaria locale competente per territorio, e' corrisposta una indennita' giornaliera calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 per un periodo di trenta giorni.
Art. 6 Copertura degli oneri
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con un contributo annuo di L. 18.000 per unita' attiva iscritta all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attivita' commerciali, a partire dal 1 gennaio 1988.
Art. 7 Variazioni dei contributi
1. Al fine di assicurare l'equilibrio delle singole gestioni previdenziali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, con proprio decreto stabilisce le variazioni dei contributi di cui all'articolo 6, comma 1, in misura percentuale uguale alle variazioni delle corrispettive idennita'.
Art. 8 Trasferimento fondi
1. I fondi di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, debbono essere versati all'INPS al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 9 Abrogazione di disposizioni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni del titolo III della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI