REGOLAMENTO N. 136/66/CEE DEL CONSIGLIO DEL 22 SETTEMBRE 1966 RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DI UN'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEI GRASSI
Testo in vigore al
Titolo III. Altri oli vegetali e semi oleosi prodottinella Comunità
Art. 21
Le disposizioni degli articoli da 22 a 29 si applicano ai seguenti semi oleosi:
semi di colza e di ravizzone,
semi di girasole.
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, può decidere di applicare le presenti disposizioni ad altri semi oleosi.
Art. 22
1. Ogni anno, anteriormente al 1o agosto, viene fissato per la Comunità un prezzo indicativo e un prezzo d'intervento per ogni singola specie di seme oleoso.
2. Fatto salvo l'articolo 25, questi prezzi rimangono validi per l'intera durata della campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo. Essi si riferiscono ad una qualità tipo e vengono fissati nella fase del commercio all'ingrosso, merce resa magazzino non scaricata.
3. Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la campagna di commercializzazione:
inizia il 1o luglio e termina il 30 giugno per i semi di colza e di ravizzone;
inizia il 1o agosto e termina il 31 luglio per i semi di girasole.
4. Il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, i prezzi indicati al paragrafo 1 e la qualità tipo cui tali prezzi si riferiscono.
Art. 23
I prezzi indicativi vengono fissati ad un livello equo per i produttori, tenuto conto dell'esigenza di mantenere il necessario volume di produzione nella Comunità.
Art. 24
1.
Il prezzo d'intervento viene fissato detraendo dal prezzo indicativo:
un elemento che tenga conto delle variazioni del mercato,
un elemento che tenga conto delle spese di trasporto dei semi dalle zone di produzione alle zone di utilizzazione.
I due elementi sono quelli validi in caso di raccolto normale.
2. I centri d'intervento vengono determinati, previa consultazione degli Stati membri interessati, secondo la procedura di cui all'articolo 38.
Art. 24 bis
1. Per i semi di colza e di ravizzone denominato «doppio zero», il prezzo indicativo, il prezzo d'intervento e il prezzo d'acquisto all'intervento sono maggiorati di un premio.
2.
Detto importo è fissato in modo da migliorare l'approvvigionamento della Comunità di semi «doppio zero».
Esso è stabilito dal Consiglio contemporaneamente ai prezzi indicativo e d'intervento e secondo la stessa procedura.
3. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare le condizioni cui debbono soddisfare i semi per poter essere denominati «doppio zero» sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38.
Art. 25
Per consentire lo scaglionamento delle vendite, il prezzo indicativo, il prezzo d'intervento e il prezzo d'acquisto all'intervento sono maggiorati mensilmente, per cinque mesi almeno, per un periodo da determinare a decorrere dall'inizio del quinto mese della campagna per i semi di colza e di ravizzone e dall'inizio del quarto mese della campagna per i semi di girasole, di un importo identico per questi tre prezzi.
Le maggiorazioni mensili, uguali per ciascun mese, sono fissate ogni anno dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, tenuto conto delle spese medie di magazzinaggio e di interesse nella Comunità.
Art. 26
1.
Un organismo d'intervento acquista dal 1o novembre al 31 maggio o, per quanto riguarda i semi di girasole offerti all'intervento in Spagna e in Portogallo, dal 1o agosto al 30 aprile, alle condizioni stabilite conformemente ai paragrafi 2 e 3, i semi di origine comunitaria che gli sono offerti. Il prezzo d'acquisto all'intervento è pari al 94 % del prezzo d'intervento. Eventualmente, tale prezzo d'acquisto è aumentato delle maggiorazioni mensili e del premio di cui all'articolo 24 bis e adeguato dell'importo di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 4.
Tuttavia, se la qualità del seme offerto all'organismo d'intervento non corrisponde a quella per la quale è stato fissato il prezzo d'intervento, il prezzo d'acquisto viene modificato mediante applicazione di una tabella di maggiorazioni e diminuzioni.
Inoltre, se la consegna del seme viene effettuata, a richiesta dell'organismo d'intervento, in una località diversa dal centro indicato dal venditore all'atto dell'offerta, per il pagamento della merce si tiene conto della variazione delle spese di trasporto intervenuta per il venditore.
2. ll Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le condizioni relative all'intervento, in particolare i principi secondo cui gli organismi d'intervento smerciano i semi acquistati.
3. Le modalità di applicazione dei presente articolo, in particolare quelle relative alla quantità e all'entità delle partite offerte, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38.
Art. 27
1.
Quando il prezzo indicativo valido per una specie di semi è superiore al prezzo del mercato mondiale, determinato per questa specie in conformità dell'articolo 29, è concessa un'integrazione per i semi di detta specie raccolti e trasformati nella Comunità. Fatte salve le eventuali eccezioni decise in applicazione del paragrafo 3 e le disposizioni dell'articolo 27 bis, l'integrazione è pari alla differenza tra questi prezzi.
L'integrazione da concedere per i semi di colza e di ravizzone «doppio zero» è fissata sulla base del prezzo indicativo, maggiorato dell'importo di cui all'articolo 24 bis.
2. Quando il diritto all'integrazione di cui al paragrafo 1 è acquisito durante i primi due mesi della campagna, può inoltre essere versata una indennità di pronta commercializzazione.
3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce:
a) i principi per la concessione dell'integrazione di cui al paragrafo 1;
b) i principi per la fissazione dell'importo dell'integrazione in caso di situazione anormale;
c) le modalità di controllo dei diritto all'integrazione; questo controllo può riguardare sia i semi di origine comunitaria, sia quelli importati dai paesi terzi; per questi ultimi può essere previsto un sistema di titoli di importazione corredati da deposito cauzionale;
d) le condizioni alle quali viene accordata la fissazione anticipata dell'ammontare dell'integrazione;
e) le condizioni d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2.
4. L'importo dell'integrazione è fissato dalla Commissione.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38.
Art. 27 bis
1.
Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, fissa per periodi di tre campagne di commercializzazione, e per la prima volta per le campagne di commercializzazione 1988/1989, 1989/1990 e 1990/1991, quantitativi massimi garantiti per i semi di colza e di ravizzone prodotti nella Comunità, nonché per i semi di girasole prodotti nella Comunità.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente, per la sola campagna di commercializzazione 1991/1992 il Consiglio ragguaglia i quantitativi massimi garantiti, a quelli vigenti nella campagna 1990/1991.
2. I quantitativi massimi garantiti per i semi di colza, ravizzone e girasole sono determinati tenendo conto della produzione durante un periodo di riferimento e della prevedibile evoluzione della domanda.
3.
Quando la produzione di semi di colza, di ravizzone o di girasole, stimata prima della fine del mese di ottobre, superi il quantitativo massimo garantito per i semi e per la campagna considerati, l'importo dell'aiuto per detta campagna è ridotto di un importo pari all'incidenza, sul prezzo indicativo, di un coefficiente commisurato all'entità del superamento.
Qualora l'applicazione del primo comma alla produzione effettiva anziché alla produzione stimata all'inizio della campagna di commercializzazione comportasse una diminuzione dell'importo dell'integrazione diversa dalla diminuzione applicata, l'importo dell'aiuto per la successiva campagna di commercializzazione è adeguato in modo da tener conto di questa situazione.
In deroga a quanto disposto al primo e secondo comma, l'adeguamento dell'importo dell'aiuto concesso per i semi di colza e ravizzone prodotti in Spagna relativamente alla campagna di commercializzazione 1991/1992 è operato in modo che il prezzo indicativo che ne risulta sia lo stesso in Spagna e nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.
3 bis. Al momento della stima e della constatazione della produzione, non si tiene conto, ai fini del presente articolo, dei quantitativi raccolti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.
4. In caso di applicazione del paragrafo 3, il prezzo di acquisto all'intervento è diminuito nella stessa misura dell'importo dell'aiuto.
5. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le regole per la determinazione del coefficiente di cui al paragrafo 3, primo comma.
6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38.
Art. 28
Art. 29
Il prezzo del mercato mondiale, calcolato per un luogo di transito di frontiera della Comunità, è determinato sulla base delle possibilità di acquisto più favorevoli; all'occorrenza, i corsi sono adattati per tener conto di quelli di prodotti concorrenti. I criteri per tale determinazione ed il luogo di transito di frontiera, che è fissato per ciascuna specie di semi, sono stabiliti dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato.
Art. 30
Ciascuno Stato membro, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di abolizione delle proprie misure nazionali aventi per effetto di maggiorare i prezzi degli oli vegetali diversi dall'olio di oliva, può concedere aiuti alla produzione di olio di vinaccioli raccolti nella Comunità.
Art. 31
Fino all'applicazione di una politica agricola comune nel settore del lino, gli Stati membri possono concedere aiuti alla produzione di semi di lino utilizzati per la produzione di olio.
Art. 32
Gli aiuti di cui agli articoli 30 e 31 possono essere concessi soltanto per prodotti che abbiano fruito direttamente o indirettamente, nello Stato membro in questione, di un sostegno del prezzo nella campagna che precede l'applicazione del presente regolamento.
Gli aiuti devono essere concessi a decorrere dalla prima campagna di applicazione del presente regolamento e, al massimo, nella misura necessaria per mantenere tale sostegno.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative all'istituzione, al calcolo e alla concessione di detti aiuti, anteriormente alla loro applicazione.
Titolo IV. Disposizioni generali
Art. 33
Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del Trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.
Art. 34
Sono incompatibili con l'applicazione del presente regolamento ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), le misure prese dagli Stati membri destinate ad aumentare il prezzo degli altri oli vegetali rispetto al prezzo dell'olio d'oliva per garantire lo smercio della produzione nazionale di quest'ultimo.
Art. 35
1. Le denominazioni e le definizioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva che figurano in allegato sono obbligatorie per la commercializzazione di questi prodotti in ciascuno degli Stati membri nonché negli scambi intracomunitari e con i paesi terzi.
2. Per il commercio al minuto possono essere commercializzati soltanto gli oli di cui ai punti 1 a) e b), 3 e 6 dell'allegato.
3. Durante un periodo che scade il 31 dicembre 1989 gli Stati membri possono autorizzare:
per la commercializzazione nel loro territorio, l'impiego delle denominazioni e delle definizioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'olive riconosciute all'interno di ciascuno Stato membro al 31 ottobre 1987;
per l'olio di cui al punto 3 dell'allegato destinato all'esportazione, l'impiego dei termini «olio d'oliva puro».
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare le denominazioni e le definizioni contenute nell'allegato.
5.
In caso di difficoltà di commercializzazione, nella Comunità, dei prodotti che figurano nell'allegato può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 38, di prorogare per uno o più dei prodotti in questione la data del 31 dicembre 1989 di cui al paragrafo 3.
Tale proroga non può eccedere i due anni.
Art. 35 bis
1.
Per i prodotti di cui all'articolo 1 possono essere stabilite norme di commercializzazione; esse possono riguardare, in particolare, la classificazione per qualità, l'imballaggio e la presentazione.
Una volta adottate tali norme, i prodotti cui si applicano possono essere commercializzati soltanto conformemente a dette norme.
2. Gli Stati membri sottopongono a un controllo di conformità i prodotti per i quali sono stabilite norme di commercializzazione. Essi informano la Commissione del sistema istituito per l'applicazione del presente paragrafo.
3.
Le norme di commercializzazione sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38. Tali norme sono adottate tenendo conto delle esigenze tecniche di produzione e di commercializzazione nonché dell'evoluzione dei metodi di determinazione delle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche dei prodotti di cui all'articolo 1.
Le modalità d'applicazione del presente articolo nonché gli eventuali metodi di analisi sono adottati secondo la stessa procedura.
Art. 36
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, può modificare l'elenco dei prodotti di cui all'articolo 1 o adottare per tali prodotti, in deroga al presente regolamento, le misure necessarie per tener conto delle particolari condizioni in cui i prodotti stessi potrebbero trovarsi.
Art. 36 bis
1.
L'olio d'oliva consegnato ai fini dell'aiuto alimentare è acquistato sul mercato della Comunità o proviene dalle scorte detenute dagli organismi d'intervento.
Gli oli vegetali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), consegnati ai fini dell'aiuto alimentare, sono acquistati sul mercato della Comunità.
2. Tuttavia, in caso d'urgenza o d'indisponibilità sul mercato comunitario, i prodotti di cui al paragrafo 1 possono essere acquistati in un paese in via di sviluppo.
3. I criteri di mobilitazione dei prodotti, in particolare quelli secondo i quali viene effettuato l'acquisto sul mercato della Comunità o viene decisa l'utilizzazione dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi di intervento, sono adottati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
4. Le modalità di mobilitazione e di fornitura dei prodotti consegnati ai fini dell'aiuto alimentare vengono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38.