Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1253 del 18/01/2017 (Rv. 643145 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Appello principale - Inammissibilità - Sorti dell'appello incidentale - Differenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l’inammissibilità dell'appello principale, determinata dall’omesso o tardivo deposito dell'atto d'impugnazione nella segreteria della commissione tributaria di primo grado, comporta anche quella del gravame incidentale egualmente non depositato, atteso che tale adempimento deve ritenersi imposto anche all'appellante incidentale, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (nel testo applicabile "ratione temporis"), in quanto diretto ad evitare il rischio di un'erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, mentre, laddove questo rischio non sussista, per essere stato regolarmente depositato l’appello principale, la declaratoria di inammissibilità di quest’ultimo per altre cause (nella specie, per carenza di specificità dei motivi d’impugnazione) non travolge l’appello incidentale ritualmente proposto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 54, Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)