diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5416 del 06/10/1988 (Rv. 460043 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN TEMA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460043-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN TEMA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Nel nuovo rito del lavoro, l'ammissibilità di una sentenza di condanna generica non deve restringersi all'ipotesi di cui agli artt. 278 e 279 n. 4 cod. proc. civ. (sentenza non definitiva con rinvio della liquidazione del quantum alla prosecuzione del giudizio), in quanto nulla impedisce che, anche in detto rito, la domanda sia limitata sin dall'inizio (ed eventualmente nel corso del giudizio, se alla modificazione aderisca - anche omettendo di opporvisi - la controparte) all'accertamento dell'an, con conseguente pronunzia di condanna generica, che definisce il giudizio, e connesso Onere della parte interessata di instaurare (ex art. 414 cod. proc. civ.) autonomo giudizio per la liquidazione. (V 2628/86, mass n 445705; (Conf 2743/87, mass n 451854).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)