diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 8006 del 15/11/2013 Cc. (dep. 19/02/2014) Rv. 259271 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA | Omessa comunicazione della richiesta presentata dal P.M. - Ricorso per cassazione - Termine per l'impugnazione - Decorrenza - Prova della tempestività - Attribuzione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259271-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA

Spetta al P.M. che abbia omesso di notificare alla persona offesa l'avviso della richiesta di archiviazione dedurre e dimostrare l'eventuale intempestività del ricorso per cassazione contro il decreto di archiviazione proposto dalla persona offesa, non essendo configurabile a carico di quest'ultima l'onere di fornire la prova di non aver ricevuto conoscenza anteriore del provvedimento impugnato. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto tempestivo, in assenza di risultanze di segno contrario, il ricorso presentato nei quindici giorni dalla data nella quale la persona offesa aveva dichiarato di aver acquisito conoscenza del provvedimento presso la segreteria del p.m.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)