Sez. L - , Sentenza n. 482 del 11/01/2017 (Rv. 642449 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Annullamento dell’atto di conferimento di mansioni superiori - Diritto alla retribuzione per le mansioni superiori svolte - Sussistenza - Contributi versati - Computabilità - Condizioni.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, all’annullamento dell’atto di conferimento di mansioni superiori, equiparabile all’annullamento del contratto di cui all’art. 2126 c.c., consegue l’intangibilità sia della retribuzione percepita per l'attività effettivamente svolta sia della pensione maturata alla stregua di essa, se calcolata in base a contributi indebitamente versati ma “consolidati”, ex art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957, per il decorso del quinquennio dalla data del versamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)