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Sez. 1, Sentenza n. 20141 del 16/06/2026 (Rv. 678518-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Concordato minore - Domanda presentata dall'imprenditore già cancellato dal registro imprese - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678518-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE

In tema di concordato minore ex art. 74 d.lgs. n. 14 del 2019, la domanda presentata dall'imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 4, del predetto d.lgs., anche nell'ipotesi di imprenditore individuale e di concordato di tipo liquidatorio.

Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 33, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)