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Sez. 5 - , Sentenza n. 15676 del 17/05/2022 (Rv. 664724 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Tarsu - Stabilimenti balneari - Art. 77 del d.lgs. n. 507 del 1993 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664724-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di Tarsu, l'art. 77 del d.lgs. n. 507 del 1993, in base al quale i comuni devono istituire la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche, non è applicabile ai concessionari del lido, atteso che questi ultimi, in virtù della concessione pluriennale, detengono stabilmente l'area, sebbene l'esercizio dell'attività di balneazione sia limitato nel tempo.

Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 77, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 68 com. 2 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)