Sez. 3, Sentenza n. 33186 del 03/06/2004 Ud. (dep. 02/08/2004) Rv. 229130 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Allargamento o modificazione di una strada - In zona vincolata - Autorizzazione paesistica - Necessità.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
In tema di tutela delle aree sottoposte a vincoli, la modificazione o l'allargamento di una preeesistente strada deve essere preceduta dal rilascio della concessione edilizia (ora permesso di costruire) e dalla autorizzazione dell'autorità proposta alla tutela del vincolo, atteso che trattasi di modificazione ambientale di carattere stabile; in assenza delle quali si configurano i reati di cui agli artt. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 163 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)