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Sez. 4, Sentenza n. 8530 del 13/02/2015 Ud. (dep. 25/02/2015) Rv. 262450 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Danno di speciale tenuità - Criteri di accertamento - Riferimento, oltre al valore della cosa sottratta, al valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa - Necessità.
Stato
decisa il 2015-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262450-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ

La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante: ai fini dell'accertamento della tenuità del danno è, inoltre, necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res". (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la decisione del giudice di appello, il quale aveva escluso l'applicabilità della circostanza attenuante al furto di una cinepresa compiuto da un agente di polizia all'interno del proprio Commissariato, derivando da esso grave pregiudizio al rapporto fiduciario di servizio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)