Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia
Testo in vigore al
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, col quale vennero rese esecutive le convenzioni sull'assegno bancario stipulate a Ginevra il 19 marzo 1931;
Visti l'art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, e l'articolo unico della legge 4 giugno 1931, n. 659;
Sentito il parere della Commissione parlamentare a termini del predetto art. 2;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. Alle disposizioni sull'assegno bancario contenute nel Codice di commercio sono sostituite le norme sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, allegate al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro Guardasigilli.
2. Le disposizioni sugli assegni circolari e sui titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia contenute in leggi speciali restano in vigore, in quanto non siano incompatibili con le norme anzidette.
Art. 2
1. Le norme approvate col presente decreto entreranno in vigore il 1° gennaio 1934.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1933 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DE FRANCISCI.
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 173. - MANCINI.