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Sez. 3, Sentenza n. 11535 del 27/12/1996 (Rv. 501525 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Presupposti.
Stato
decisa il 1996-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501525-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

È consentita la liquidazione equitativa del danno, ex art. 1226 cod. civ., ogni qual volta è o impossibile, o estremamente difficile quantificare il danno sulla base di elementi oggettivi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)