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Sez. 1, Sentenza n. 1988 del 22/12/1997 Ud. (dep. 18/02/1998) Rv. 209846 - 01

REATO - IN GENERE | Reato associativo - Partecipazione - Responsabilità per i reati-fine programmati - Condizioni - Fattispecie relativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti.
Stato
decisa il 1997-12-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209846-01

REATO - IN GENERE

In materia di reati associativi, il ruolo di partecipe - anche in posizione gerarchicamente dominante - da taluno rivestito nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sè solo sufficiente a far presumere, in forza di un inammissibile ed approssimativo criterio di semplificazione probatoria dell'accertamento della responsabilità concorsuale, quel soggetto automaticamente responsabile di ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, sia pure riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso; dei delitti fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta delittuosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di "posizione" o da "riscontro d'ambiente", con la quale si pretende di riferire all'associato il reato fine che si ha prova di collegare all'associazione, siccome compreso nel programma generico dell'organizzazione. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)