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Sez. 1, Ordinanza n. 34997 del 14/12/2023 (Rv. 669644 - 01)

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE | Conto corrente - Diritto alla ripetizione di somme - Natura ripristinatoria delle rimesse - Onere prova - A carico del correntista - Oggetto.
Stato
decisa il 2023-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669644-01

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE

In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa.

Legge 17/02/1992 num. 154 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 127 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)