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Sez. 2, Sentenza n. 10422 del 13/05/1983 Ud. (dep. 03/12/1983) Rv. 161543 - 01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - NULLITÀ INSANABILI IN GENERE - NULLITÀ ASSOLUTA - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - LIMITE DEL GIUDICATO - FATTISPECIE: DEDUZIONE IN CASSAZIONE DI NULLITÀ CONCERNENTE COIMPUTATO NON RICORRENTE.*
Stato
decisa il 1983-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161543-01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - NULLITÀ INSANABILI IN GENERE - NULLITÀ ASSOLUTA - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - LIMITE DEL GIUDICATO - FATTISPECIE: DEDUZIONE IN CASSAZIONE DI NULLITÀ CONCERNENTE COIMPUTATO NON RICORRENTE.*

La nullità assoluta non può essere rilevata d'ufficio quando il procedimento si sia esaurito sfociando nel giudicato, costituendo questo un limite oltre il quale la nullità eventualmente incorsa va considerata inesistente. (nella specie, la nullità dedotta in Cassazione concerneva la posizione di un coimputato non ricorrente). (Conf mass n 146203).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)