Sez. 1, Sentenza n. 521 del 21/02/1966 (Rv. 321039 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPONIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPONIBILITA.*
Nel sistema del vigente codice di rito il giudizio di appello ha carattere di prosecuzione del giudizio di primo grado e pertanto l'art 345 (nel testo modificato con la legge 14 luglio 1950, n 581), mentre preclude - nel primo comma - la proposizione di domande nuove in secondo grado (ossia la mutatio libelli), non pone, nel comma successivo, alcun limite alla proposizione di eccezioni in grado di appello, salvo l'aggravio delle spese se la relativa deduzione poteva essere effettuata in prime cure.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)