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Sez. L, Sentenza n. 677 del 05/02/1982 (Rv. 418457 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - INDENNITÀ DI RIMBORSO SPESE E DI RAPPRESENTANZA - NATURA RETRIBUTIVA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418457-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - INDENNITÀ DI RIMBORSO SPESE E DI RAPPRESENTANZA - NATURA RETRIBUTIVA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*

Una indennità denominata "di rimborso spese e di rappresentanza" corrisposta ad un dipendente dell'e.N.E.L. in misura fissa, indipendentemente dall'effettiva sussistenza di esborsi sostenuti per conto del datore di lavoro, erogata a tutti gli altri dipendenti della medesima categoria e pattiziamente indicata come utile ai fini della liquidazione dell'indennità di anzianità, costituisce, ad ogni effetto, emolumento compreso nella normale retribuzione di fatto e, pertanto, non si cumula al minimo tabellare, previsto per la suddetta categoria dai contratti collettivi stipulati dall'ente, ma concorre ad integrarlo, unitamente agli altri emolumenti di uguale natura retributiva. (V 27744/80, mass n 406515; (V 1485/74, mass n 369594).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)