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Sez. 3, Sentenza n. 15733 del 18/07/2011 (Rv. 619440 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Fatto del terzo o dello stesso danneggiato - Effetto liberatorio dell'esercente l'attività pericolosa - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619440-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE

In materia di responsabilità extracontrattuale, in ordine alla presunzione di responsabilità per chi esercita attività pericolose, il fatto del terzo o dello stesso danneggiato può avere effetto liberatorio solo quando abbia reso, per la sua sufficienza, giuridicamente irrilevante il fatto di chi esercita detta attività, ma non quando abbia semplicemente concorso nella produzione del danno per essersi inserito in una situazione già di per sè pericolosa, senza la quale l'evento non si sarebbe verificato, a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate. (Nella specie, la S.C. ha giudicato non adeguatamente motivata la sentenza di merito che, in relazione ad un caso di morte per folgorazione da scarica elettrica di un lavoratore intento a riparare un impianto elettrico, aveva ritenuto "straordinario, anomalo ed imprevedibile" il comportamento del deceduto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)