Sez. L, Sentenza n. 2885 del 06/04/1990 (Rv. 466474 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI - SOGGETTI - LAVORATORI (AUTONOMI E DIPENDENTI) - ALIQUOTA AGGIUNTIVA EX ART. 4 DEL D.L. N. 264 DEL 1974 - APPLICABILITÀ AI CONTRIBUTI DOVUTI AL FASDAI FINO AL 31 DICEMBRE 1979 - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI - SOGGETTI - LAVORATORI (AUTONOMI E DIPENDENTI) - ALIQUOTA AGGIUNTIVA EX ART. 4 DEL D.L. N. 264 DEL 1974 - APPLICABILITÀ AI CONTRIBUTI DOVUTI AL FASDAI FINO AL 31 DICEMBRE 1979 - ESCLUSIONE.*
La disciplina legale in tema di contributi assicurativi, riguardando i regimi pubblici di previdenza, che sono di fonte legale, non è applicabile, in difetto di espressa previsione, ai regimi di previdenza privati, che sono di fonte contrattuale. Pertanto, la disposizione dell'art. 4, primo comma del d.l. 8 luglio 1974 (convertito, con modifiche, dalla legge n. 386 del 1974), istitutiva di un'aliquota aggiuntiva ai contributi per l'Assicurazione obbligatoria contro le malattie, non è applicabile, nel periodo anteriore al primo gennaio 1980, con riguardo ai contributi dovuti per l'Assicurazione contro le malattie gestita dal F.A.S.d.a.I. (fondo di assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende industriali, istituito dall'accordo collettivo 14 gennaio 1956 reso efficace erga omnes con d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 483), in considerazione della natura privatistica e della fonte contrattuale del regime di previdenza gestito dal F.A.S.d.a.I., nonché della destinazione del gettito di quell'aliquota, non potendo trarsi argomento in contrario né dalla sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 1981 (dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 4 della legge 11 gennaio 1943 n. 138) né dall'art. 3, primo comma, lett. C), del decreto legge 30 dicembre 1979 n. 663 (convertito, con modifiche, dalla legge n. 33 del 1980), che, con disposizione innovativa, include la quota aggiuntiva predetta fra i contributi di malattia dovuti (dall'1 gennaio 1980) dai dirigenti di azienda e destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale. (Conf 3335/89, mass n 463389).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2114, Cod. Civ. art. 2117, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 4 CORTE COST., DPR 02/01/1962 num. 483 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 4 CORTE COST., Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 3 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)