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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 10 del 1973

Decisione
decisa il 1973-02-06, depositata il 1973-02-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:10
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 6558

  • Impiego pubblico
  • Trattamento economico
  • Personale insegnante e non insegnante nelle scuole e negli istituti di istruzione media
  • R.D.L. 1 giugno 1946, n. 539, art. 3, e D.L.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687, art. 1
  • Disciplina del cumulo degli stipendi (in caso di cumulo consentito di rapporti di impiego)
  • Differenziazione dalla disciplina generale di cui all'art. 99 del T.U. 30 dicembre 1923, n. 2960
  • Illegittimità costituzionale in parte qua.
Leggi la massima
Il principio generale fissato dall'art. 99 del R.D.L. del 1923, n. 2960, secondo il quale nel caso di cumulo consentito di rapporti di pubblico impiego, ove le relative retribuzioni superino nel loro complesso le 750.000 lire annue, si procede al cumulo delle retribuzioni stesse, riducendo di un terzo quella minore ed in caso di parità una qualsiasi delle due, si applica anche al caso di cumulo di incarichi d'insegnamento con altro rapporto d'impiego. In conseguenza debbono dichiararsi illegittime, per violazione del principio di eguaglianza, le disposizioni della legislazione scolastica contenute negli artt. 3, comma primo, del R.D.L. 1 giugno 1946, n. 539 e 1 del D.L.C.P.S. 31 dicembre 1947, n, 1687, che, disciplinando diversamente la materia, riducono in misura superiore del terzo la retribuzione per l'insegnamento, anche se più elevata di quella spettante per altro rapporto d'impiego, cosicché può verificarsi l'ipotesi che per due rapporti la retribuzione cumulata sia inferiore a quella spettante per uno solo.

Norme impugnate

  • art. 1 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1687
  • art. 3, comma 1, r.d.l. 1 giugno 1946, n. 539

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del r.d.l. 1 giugno 1946, n. 539 (trattamento economico del personale non di ruolo insegnante e non insegnante nelle scuole e negli istituti d'istruzione media), e dell'art. 1 del d.l.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687 (nuove norme sul trattamento economico del personale non di ruolo degli istituti e delle scuole d'istruzione media), promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1971 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sezione VI - sul ricorso di Fiorentini Clara contro il Conservatorio femminile San Carlo Borromeo di Pienza, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 24 maggio 1972. Udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1973 il Giudice relatore Angelo De Marco.
Con decisione n. 448 del 1964, il Consiglio di Stato in s.g. (Sez. VI), accogliendo il ricorso proposto dalla professoressa Clara Fiorentini contro il Conservatorio femminile S. Carlo Borromeo di Pienza, dichiarava spettare alla Fiorentini, per l'incarico d'insegnamento della lingua francese, espletato presso il detto Conservatorio per gli anni scolastici dal 1949-1950 al 1957-1958, il trattamento economico iniziale dei professori delle corrispondenti scuole statali. In sede di esecuzione di tale decisione, il Conservatorio, assumendo che la Fiorentini, contemporaneamente all'incarico d'insegnamento aveva espletato presso lo stesso Istituto quello di segretaria e che, pertanto, in forza dell'art. 3 del r.d.l. n. 539 del 1946 e successive modificazioni, il compenso orario per l'insegnamento doveva essere corrisposto nella misura ridotta ai 2/3, notificava alla interessata che non solo non le era dovuto in più, ma che risultava debitrice di lire 298.444, che le erano state indebitamente corrisposte, per l'omissione della riduzione dei compensi orari di cui sopra. In seguito a nuovo ricorso della Fiorentini, con il quale si insisteva per la integrale esecuzione della sopra citata decisione, il Consiglio di Stato in s.g. (Sez. VI), con ordinanza 2 aprile 1971 (pervenuta a questa Corte il 21 marzo 1972), accogliendo analoga domanda del patrocinio della ricorrente, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del r.d.l. 1 giugno 1946, n. 539, e dell'art. 1 del d.l.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Ritenuto, infatti, che sussistesse nella specie un cumulo consentito di pubblici impieghi, il Consiglio di Stato, richiamata la sentenza di questa Corte n. 152 del 1970, ravvisava la sussistenza della denunziata violazione dell'art. 3 della Costituzione. Ravvisava, altresì, la sussistenza della violazione dell'articolo 36, in quanto, per effetto delle denunziate norme, la retribuzione del professore non di ruolo non risulterebbe stabilita in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, ma sarebbe suscettibile di diminuzione in relazione alla particolare condizione soggettiva di essere titolare di altro rapporto d'impiego. Dopo gli adempimenti di legge, la questione viene oggi all'esame della Corte. Non vi è stata costituzione delle parti interessate, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. : Come risulta dall'ordinanza di rinvio, il Consiglio di Stato, con sua sentenza n. 448 del 1964, ha già affermato che ci si trova di fronte ad un cumulo consentito di rapporti di pubblico impiego non di ruolo (incarico di insegnamento ed incarico di segreteria presso il Conservatorio femminile S. Carlo Borromeo di Pienza) ed ha soltanto sollevato il problema circa la disciplina del cumulo delle relative retribuzioni. Al riguardo, tanto la parte privata interessata, quanto il Consiglio di Stato, richiamando la sentenza di questa Corte n. 152 del 1970, sostengono che al cumulo delle retribuzioni si dovrebbe procedere applicando il principio sancito dall'art. 99 del t.u. approvato con r.d. (legislativo) 30 dicembre 1923, n. 2960, come modificato dall'art. 16 del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19, in base al quale, nel caso, come risulta in esame, che le retribuzioni da cumulare superino nel complesso le lire 750.000 annue, si riduce del terzo quella minore o, se eguali, una qualunque delle due, tenendo presente che le riduzioni sono sempre operate a favore dell'erario dello Stato: in conseguenza contestano la legittimità costituzionale della diversa disciplina posta in essere dall'art. 3, primo comma, del r.d.l. 1 giugno 1946, n. 539 e dall'art. 1 del d.l.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Siffatto assunto implica che, come già ebbe a verificarsi quando venne pronunziata la sopra citata sentenza di questa Corte, la proposta questione va esaminata soltanto sotto il profilo della violazione dell'art. 3 e non anche sotto quello della violazione dell'art. 36 della Costituzione. Tanto precisato, si rileva che dagli atti risulta che, mentre con la citata decisione il Consiglio di Stato ha stabilito che per l'incarico di insegnamento alla parte interessata spetta il trattamento economico iniziale dei professori di ruolo delle corrispondenti scuole statali, per l'altro impiego (incarico di segreteria) le è stato attribuito uno stipendio mensile di lire 15.025 (deliberazione 9 settembre 1949, n. 197) poi ridotto a lire 9.000 (deliberazione 23 novembre 1954, n. 29) e soltanto con deliberazione 19 febbraio 1956, n. 6 elevato a lire 37.295 lorde, ossia, in ogni caso, di gran lunga inferiore a quello spettantele per 1 incarico di insegnamento. Ne consegue che anche nel caso in esame, come già in quello che ha formato oggetto della sentenza n. 152 del 1970, può avvenire che per due rapporti d'impiego si venga ad avere diritto ad una retribuzione inferiore a quella spettante per uno solo e ciò ancorché le disposizioni denunziate, a differenza di quelle successive, dichiarate illegittime con detta sentenza, limitino proprio ad un terzo la riduzione dei compensi per gli incarichi di insegnamento, nel caso di cumulo con altro impiego con lo Stato o altri enti pubblici. Tanto può, evidentemente, avvenire perché la legislazione scolastica non solo disciplina in modo diverso da quanto dispone il richiamato art. 99 del testo unico n. 2960 del 1923 il cumulo delle retribuzioni nel caso di cumulo consentito di rapporti d'impiego per quanto attiene alle percentuali di riduzione, ma anche - e soprattutto - perché dispone che la riduzione debba essere applicata alla retribuzione dovuta per l'insegnamento, senza preoccuparsi di stabilire se sia maggiore di quella dovuta per l'altro impiego. Questa difformità rispetto alla norma generale del ripetuto art. 99 non solo non trova alcuna razionale giustificazione, ma, in quanto può portare alla conseguenza sopra illustrata, risulta sicuramente irrazionale. Ne consegue' una manifesta violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, cosicché la proposta questione risulta fondata.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, del r.d.l. 1 giugno 1946, n. 539, sul trattamento economico del personale non di ruolo insegnante e non insegnante nelle scuole e negli Istituti d'istruzione media, e dell'art. 1 del d.l.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687, sul nuovo trattamento economico del personale non di ruolo degli Istituti e delle scuole d'istruzione media, nella parte in cui statuisce che il professore non di ruolo, il quale abbia un impiego alle dipendenze dello Stato o di altri Enti pubblici, è compensato in ragione di due terzi della misura oraria della retribuzione risultante dall'applicazione dell'art. 1 del r.d.l. 10 giugno 1946, n. 539, così come modificato da esso stesso d.l.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687, anziché stabilire che venga ridotta del terzo la retribuzione minore. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1973. GIUSEPPE CHIARELLI GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGTONI- ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO ROSSI - GIULIO GIONFRIDA. ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

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