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Sez. 2, Sentenza n. 840 del 30/03/1966 (Rv. 321675 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MANDATO ALLE LITI - PROCURATORE COSTITUITO - SUFFICIENZA DEL MANDATO RICEVUTO PER LA CAUSA DI MERITO.*
Stato
decisa il 1966-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321675-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MANDATO ALLE LITI - PROCURATORE COSTITUITO - SUFFICIENZA DEL MANDATO RICEVUTO PER LA CAUSA DI MERITO.*

I difensori che hanno rappresentato le parti nel giudizio di merito possono proporre l'istanza di regolamento di Competenza e fare adesione al ricorso proposto da altra parte, senza necessita di nuovo mandato. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)