Sez. 5, Sentenza n. 8489 del 22/06/1983 Ud. (dep. 17/10/1983) Rv. 160727 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - OSSERVANZA DI REGOLE, TERMINI E FORME DELLE IMPUGNAZIONI ORDINARIE - OBBLIGATORIETÀ - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - OSSERVANZA DI REGOLE, TERMINI E FORME DELLE IMPUGNAZIONI ORDINARIE - OBBLIGATORIETÀ - FATTISPECIE.*
L'abnormità della sentenza, come tutti gli altri vizi, errori o nullità, deve essere fatta valere secondo le regole, i termini e le forme proprie delle impugnazioni ordinarie, diversamente da quanto avviene per le sentenze giuridicamente inesistenti, le quali non sono suscettibili di passare in cosa giudicata. (nella specie trattavasi di provvedimento abnorme: il pretore, essendo intervenuto provvedimento di clemenza nel corso del giudizio di primo grado, aveva pronunciato sentenza istruttoria di non doversi procedere per essere estinto il reato. L'imputato aveva proposto appello, in luogo del ricorso per Cassazione). (V mass n 154588).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)