Sez. L, Sentenza n. 1911 del 27/03/1982 (Rv. 419755 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - INTIMAZIONE DI LICENZIAMENTO CON PREAVVISO E DISPENSA DEL LAVORATORE DALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA FINO ALLA SCADENZA DEL TERMINE PREAVVISATO, MA CON OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI CORRISPONDERE LA RETRIBUZIONE FINO A TALE DATA - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONDIZIONI - LICENZIAMENTO MOTIVATO DAL COMPORTAMENTO INGIURIOSO DEL LAVORATORE NEI CONFRONTI DI UN SUPERIORE - EFFETTUAZIONE CON LE FORME TECNICHE DEL LICENZIAMENTO CON PREAVVISO PER GIUSTIFICATO MOTIVO - TRASFORMAZIONE IN LICENZIAMENTO IN TRONCO PER GIUSTA CAUSA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - INTIMAZIONE DI LICENZIAMENTO CON PREAVVISO E DISPENSA DEL LAVORATORE DALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA FINO ALLA SCADENZA DEL TERMINE PREAVVISATO, MA CON OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI CORRISPONDERE LA RETRIBUZIONE FINO A TALE DATA - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONDIZIONI - LICENZIAMENTO MOTIVATO DAL COMPORTAMENTO INGIURIOSO DEL LAVORATORE NEI CONFRONTI DI UN SUPERIORE - EFFETTUAZIONE CON LE FORME TECNICHE DEL LICENZIAMENTO CON PREAVVISO PER GIUSTIFICATO MOTIVO - TRASFORMAZIONE IN LICENZIAMENTO IN TRONCO PER GIUSTA CAUSA - ESCLUSIONE.*
Nel caso d'intimazione di licenziamento con preavviso, con dispensa del lavoratore dalla prestazione lavorativa fino alla scadenza del termine preavvisato e con l'Obbligo, per il datore di lavoro, di corrispondere la retribuzione durante tale periodo, il rapporto di lavoro prosegue fino alla scadenza di detta data, a meno che il lavoratore, accettando anche implicitamente l'indennità sostitutiva offertagli dalla controparte, acconsenta alla risoluzione immediata di esso. Pertanto, la circostanza che il datore di lavoro abbia fatto riferimento, nell'intimazione suddetta, motivata da un comportamento ingiurioso del lavoratore nei confronti di un suo superiore, ad una norma del contratto collettivo relativa al licenziamento in tronco per motivi disciplinari non vale a far qualificare come licenziamento in tronco per giusta causa quello che, per il mezzo tecnico-giuridico prescelto dal datore di lavoro medesimo, è, invece, un licenziamento con preavviso per giustificato motivo, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, determinato da un notevole inadempimento di obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, con l'ulteriore conseguenza che è in riferimento a tale norma che deve essere valutata, dal giudice del merito, la legittimità o meno del provvedimento adottato nei confronti del lavoratore. (V 3038/81, mass n 413594).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)