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Sez. 2, Sentenza n. 3457 del 08/06/1984 (Rv. 435478 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ - REVOCA - EFFETTI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435478-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ - REVOCA - EFFETTI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

La revoca della rinuncia all'eredità, di cui all'art. 525 cod. civ., non costituisce, anche sotto il profilo formale, un atto o negozio giuridico autonomo, bensì l'effetto della sopravvenuta accettazione dell'eredità medesima da parte del rinunciante, il cui verificarsi, pertanto, va dedotto dal mero riscontro della validità ed operatività di tale successiva accettazione, sia essa espressa o tacita (artt. 474 e segg. cod. civ.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 474, Cod. Civ. art. 519, Cod. Civ. art. 525

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)