Sez. 6, Sentenza n. 1969 del 28/10/1969 Ud. (dep. 31/12/1969) Rv. 113582 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO - OGGETTO DELLA TUTELA PENALE - VANTERIA DI INFLUENZA SUL PUBBLICO UFFICIALE - SUSSISTENZA DEL REATO.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO - OGGETTO DELLA TUTELA PENALE - VANTERIA DI INFLUENZA SUL PUBBLICO UFFICIALE - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Nel delitto di millantato credito oggetto della tutela penale e l'interesse concernente l'onore e il prestigio della pubblica amministrazione in senso lato, in quanto conviene salvaguardare gli uffici dal discredito che puo loro derivare dal fatto di chi mercanteggia pretese influenze presso pubblici ufficiali e impiegati incaricati di un pubblico servizio, facendoli falsamente apparire come corruttibili e altrimenti arrendevoli ad inframmettenze o pressioni illecite. Oggetto della millanteria, pertanto, e il vantare l'efficacia della propria possibile influenza sul pubblico ufficiale o impiegato, indipendentemente dalle cause onde essa promana e che possono essere le piu svariate, come relazioni personali o di parentela, ovvero una condizione personale, politica o sociale, intellettuale o morale, propria del venditore di fumo, ovvero in generale la fiducia che questi afferma di godere presso il pubblico ufficiale per le aderenze che asserisce intercedere, immediatamente o mediatamente, tra loro. (V 108593, anno 1968).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)