Sez. 3, Sentenza n. 288 del 01/02/1974 (Rv. 367933 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - SUPERABILITA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - SUPERABILITA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
La facolta di ammettere la prova testimoniale dei contratti e degli altri Atti indicati dall'art 2725 cod civ oltre il limite di valore fissato dal primo comma dell'art 2721 cod civ costituisce un potere discrezionale riservato al giudice del merito. (Conf 962'73, mass n 363344).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)