Sez. 1, Sentenza n. 3503 del 28/05/1980 (Rv. 407338 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - SENTENZA CONTENENTE LA DICHIARAZIONE DI DIVORZIO E LA RIMESSIONE IN ISTRUTTORIA PER LA DECISIONE SULL'ASSEGNO RELATIVO - NON DEFINITIVITA - OMESSA PRONUNCIA SULLE SPESE - LEGITTIMITA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - SENTENZA CONTENENTE LA DICHIARAZIONE DI DIVORZIO E LA RIMESSIONE IN ISTRUTTORIA PER LA DECISIONE SULL'ASSEGNO RELATIVO - NON DEFINITIVITA - OMESSA PRONUNCIA SULLE SPESE - LEGITTIMITA.*
In ipotesi di domande per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e per l'attribuzione dell'assegno, la sentenza che decide sulla prima di esse, disponendo un'ulteriore istruzione rispetto all'attribuzione dell'assegno, ha carattere non definitivo, in quanto implica la prosecuzione del processo davanti al medesimo giudice che l'ha resa, e, pertanto, ove riservi di provvedere sulla regolamentazione delle spese, non e viziata per omessa pronuncia al riguardo, competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo davanti al giudice adito. (V 4574/78, mass n 394248).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)