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Sez. 3, Sentenza n. 268 del 30/01/1967 (Rv. 326060 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - RIESAME DELLA LEGITTIMITA IN SECONDO GRADO.*
Stato
decisa il 1967-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326060-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - RIESAME DELLA LEGITTIMITA IN SECONDO GRADO.*

Il giudice di appello, pur non potendo emettere un formale provvedimento di revoca dell'ordinanza ammissiva del giuramento suppletorio, pronunciata dal giudice di primo grado, puo pero - al pari di questo ultimo - riesaminare la legittimita del deferimento e qualora, a seguito di una nuova valutazione del materiale probatorio, il giuramento gli appaia illegittimo, perche le prove erano idonee da sole a far decidere la causa o - per contro - non bastavano neppure a costituire la prova semipiena, egli ha il potere-dovere di prescindere da esso nella decisione della causa, mancando il presupposto che, secondo legge, ne doveva giustificare l'ammissione. Conforme alla sentenza n. 120-66, massima n. 320233.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)