Sez. L, Sentenza n. 12318 del 07/06/2011 (Rv. 617542 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE | Turni di sette giorni consecutivi - Compenso specifico - Necessità - Natura di retribuzione e non di indennizzo o risarcitoria - Determinazione - Espressa previsione della disciplina collettiva - Necessità - Mancanza - Determinazione in via equitativa da parte del giudice - Fattispecie relativa a prestazioni svolte da operatori ospedalieri.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE
La prestazione effettuata nel settimo giorno consecutivo di lavoro esige, per la sua particolare onerosità, uno specifico compenso, che, trovando causa nello stesso rapporto di lavoro, ha natura retributiva e non risarcitoria o di indennizzo; alla sua determinazione - in mancanza di una espressa previsione del contratto collettivo - provvede il giudice sulla base di una motivata valutazione che tenga conto dell'onerosità della prestazione lavorativa. (Nella specie, relativa a personale ospedaliero impiegato in turni di sette giorni continuativi, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, alla stregua delle previsioni del c.c.n.l. 16 settembre 1995 applicabile, aveva escluso la previsione di ogni remunerazione per la gravosità dei turni, atteso che gli stessi giorni di riposo compensativo erano funzionali solo a riequilibrare, nell'arco del mese, il rapporto di lavoro rispetto alle pause e non ad attribuire riposi ulteriori, ed aveva, pertanto, riconosciuto una maggiorazione della retribuzione per l'attività svolta oltre il sesto giorno).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Costituzione art. 36, Contr. Coll. 16/09/1995
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)