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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 343 del 1989

Decisione
decisa il 1989-06-13, depositata il 1989-06-15
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:343
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 13484

Leggi la massima
- D.L. 30.12.1988, N. 549, ART. 10. - COST., ARTT. 117, 118, 119. Manifesta inammissibilità della questione per mancata conversione nei termini del d.l. denunziato. - v. O. n. 642/1988.

Norme impugnate

  • art. 10 d.l. 30 dicembre 1988, n. 549

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549 (Soppressione dell'imposta di soggiorno) promossi con ricorsi delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, notificati il 27 e il 30 gennaio 1989, depositati in cancelleria il 2 e l'8 febbraio successivi ed iscritti ai nn. 3 e 9 del registro ricorsi 1989. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
punto 1
Ritenuto che le Regioni Toscana ed Emilia Romagna con ricorsi notificati, rispettivamente il 27 e 30 gennaio 1989 e depositati, rispettivamente, il 2 e 8 febbraio 1989, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549 (Soppressione dell'imposta di soggiorno) per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.; che si è costituito, in entrambi i giudizi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi;
punto 2
Considerato che i due ricorsi, proposti contro lo stesso decreto legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente; che il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549, non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51, serie generale, del 2 marzo 1989; che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 642 del 1988), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549 (Soppressione dell'imposta di soggiorno), sollevata, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., dalle Regioni Toscana ed Emilia Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze