COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Testo in vigore al
Art. 25
1. Nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
2. Nessuno puo' essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
3. Nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 26
1. L'estradizione del cittadino puo' essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
2. Non puo' in alcun caso essere ammessa per reati politici.5
Art. 27
1. La responsabilita' penale e' personale.
2. L'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
3. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato.
4. Non e' ammessa la pena di morte . . . .
Art. 28
1. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilita' civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
Titolo II. Rapporti etico-sociali
Art. 29
1. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come societa' naturale fondata sul matrimonio.
2. Il matrimonio e' ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unita' familiare.
Art. 30
1. E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
2. Nei casi di incapacita' dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
3. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
4. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternita'.
Art. 31
1. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
2. Protegge la maternita', l'infanzia e la gioventu', favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32
1. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
2. Nessuno puo' essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 33
1. L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento.
2. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
3. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
4. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
5. E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
6. Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
7. La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attivita' sportiva in tutte le sue forme.
Art. 34
1. La scuola e' aperta a tutti.
2. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, e' obbligatoria e gratuita.
3. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
4. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Titolo III. Rapporti economici
Art. 35
1. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
2. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
3. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
4. Riconosce la liberta' di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Art. 36
1. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se' e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
2. La durata massima della giornata lavorativa e' stabilita dalla legge.
3. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non puo' rinunziarvi.
Art. 37
1. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parita' di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
2. La legge stabilisce il limite minimo di eta' per il lavoro salariato.
3. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parita' di lavoro, il diritto alla parita' di retribuzione.
Art. 38
1. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
2. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
3. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
4. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
5. L'assistenza privata e' libera.
Art. 39
1. L'organizzazione sindacale e' libera.
2. Ai sindacati non puo' essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
3. E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
4. I sindacati registrati hanno personalita' giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40
1. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 41
1. L'iniziativa economica privata e' libera.
2. Non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana.
3. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.
Art. 42
1. La proprieta' e' pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
2. La proprieta' privata e' riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
3. La proprieta' privata puo' essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
4. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredita'.
Art. 43
1. A fini di utilita' generale la legge puo' riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunita' di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Art. 44
1. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprieta' terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unita' produttive; aiuta la piccola e la media proprieta'.
2. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45
1. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualita' e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi piu' idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalita'.
2. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.